CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 5 APRILE 2018, N. 15290 – PRES. CONTI, REL. DE CRESCIENZO
Il difensore della parte civile ha diritto a ricevere avviso dell’udienza fissata dal Tribunale sulla richiesta di riesame proposta dall’imputato avverso una ordinanza di sequestro conservativo e di partecipare all’udienza. In mancanza di tale partecipazione, la parte civile è legittimata a proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che abbia annullato, in tutto o in parte, il sequestro, al solo scopo di fare accertare la nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
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[Omissis]
RITENUTO IN FATTO
1. Nel corso del procedimento penale promosso nei confronti di (omissis) e altri, imputati del delitto di concorso in bancarotta aggravata, il Tribunale di Lecce, su richiesta della parte civile F. (omissis) s.a.s., proposta ex art. 316 cod. proc. pen., disponeva in data 4 aprile 2016 il sequestro conservativo di taluni beni immobili appartenenti a (omissis) e (omissis), a garanzia dei crediti vantati dalla costituita parte civile.
Le summenzionate persone, tramite il difensore, impugnavano il provvedimento ex art. 324 cod. proc. pen. e il Tribunale del riesame, con ordinanza depositata il 17 maggio 2016, escluso il presupposto del periculum in mora (non essendo stati ravvisati né atti di manomissione del patrimonio, né l’insufficienza di quest’ultimo per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti da delitto), annullava il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni agli aventi diritto.
Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, chiedendo l’annullamento della predetta ordinanza, deducendo due motivi: con il primo, denuncia la violazione degli artt. 127, 178, comma 1, lett. c), e 324 cod. proc. pen., perché il Tribunale, omettendo di dare ad essa avviso dell’udienza, aveva violato le regole del contraddittorio; con il secondo, denuncia l’illegittimità dell’ordinanza di revoca del provvedimento di sequestro conservativo, perché fondata su un’erronea valutazione del periculum in mora, da ritenere sussistente in re ipsaalla luce del danno di rilevante entità, derivante dagli illeciti comportamenti riferibili agli imputati.
2. Il procedimento, assegnato alla Quinta Sezione penale, è stato, con ordinanza del 7 luglio 2017, rimesso alle Sezioni Unite per un approfondimento sia della questione circa la legittimazione della parte civile a ricorrere ex art. 325 cod. proc. pen. contro l’ordinanza di revoca o annullamento del provvedimento di sequestro conservativo sia di quella relativa alle conseguenze dell’omesso avviso alla medesima parte civile dell’udienza disposta per il riesame del sequestro conservativo.
3. La Quinta Sezione, pur dando atto della decisione con la quale le Sezioni Unite (sent n. 47999 del 25/09/2014, Alizzi, Rv. 260895) avevano già escluso che la parte civile potesse ex art. 325 cod. proc. pen. impugnare per cassazione il provvedimento di revoca o annullamento del sequestro conservativo, ravvisa la necessità del rinvenimento di un punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, che eviti alla parte civile il disagio conseguente ad un eventuale necessitato trasferimento dell’azione civile già esercitata nel processo penale.
Il Collegio rimettente ritiene che gli artt. 316, 318, 324 e 325 cod. proc. pen. vadano letti [continua..]