Il quesito cui la sentenza in commento risponde riguarda la possibilità per il giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sui punti concernenti il risarcimento del danno qualora il reato contestato sia stato trasformato in illecito civile ai sensi del d.lgs. n. 7/2016. Mancando una specifica previsione, soccorrerebbe l’art. 9 comma 3, d.lgs. n. 8/2016, applicabile per via analogica. La risposta affermativa data dalla Suprema corte non convince, poiché discutibili sono le argomentazioni offerte a sostegno della tesi; maggiormente persuasiva è, invece, la contrapposta soluzione offerta in altre pronunce della medesima Corte, avvalorata da una lettura tanto testuale, quanto sistematica delle disposizioni legislative.
The conversion of crimes in civil infractions and the incorrect extension of dispositions concerning the compensation of damages The annotated sentence gives an answer to the question about the possibility that the damages caused by a crime converted in a civil infraction could be state by the judge of appeal. According to that sentence, without a specific disposition in the decree n. 7 of 2016, should be applied the art. 9 par. 3 of the decree n. 8 of 2016. The affermative answer given by the Supreme court is based on questionable arguments and because of that it’s not convincing. More persuasive is the opposite solution given by the Supreme court with other pronunciations; solution that is convalidated by the text of the law and by the sistematic intepretation of the dispositions, as well.
PREMESSA
Con i decreti legislativi 15 gennaio 2016, nn. 7 e 8 [1] ha trovato completa attuazione l’ampia delega al Governo contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67; in particolare, i menzionati provvedimenti sono la risposta alle indicazioni contenute nell’art. 2 comma 3, il quale demandava all’Esecutivo il compito di adottare uno o più provvedimenti volti all’abrogazione e alla depenalizzazione di taluni illeciti specificamente indicati.
Il d.lgs. n. 7/2016 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, legge 28 aprile 2014, n. 67) prevede l’abrogazione tout court di alcuni delitti [2] e la modifica di altre fattispecie, attraverso l’introduzione di elementi specializzanti, che riducono l’area della penale rilevanza [3]. Tutte le figure interessate sono richiamate dall’art. 4 del provvedimento e costituiscono la nuova categoria sanzionatoria dei cosiddetti “illeciti civili”, che obbligano – ai sensi dell’art. 3 – al pagamento di una sanzione pecuniaria, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno.
Il d.lgs. n. 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), invece, trasforma in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda, eccezion fatta per quelli previsti dal codice penale. Con riguardo alle fattispecie contemplate da tale ultima fonte, infatti, non trova spazio il principio di depenalizzazione ancorato alla tipologia di pena prevista, ma soccorre puntualmente l’art. 2 del decreto, che indica tassativamente le incriminazioni previste dal codice penale oggetto di trasformazione. La conversione è altresì riservata a talune ipotesi di illecito penale previste da leggi speciali la cui sanzione non è meramente pecuniaria, anch’esse oggetto di puntuale richiamo.
LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
Le disposizioni dei decreti legislativi menzionati si differenziano sensibilmente con riguardo alla sorte delle pretese civili avanzate nell’ambito del procedimento penale.
Da un lato, il decreto di depenalizzazione n. 8/2016 prevede – all’art. 9 comma 3 – che, in caso di condanna all’esito del giudizio di primo grado, il giudice dell’impugnazione decida sui capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Così, nonostante la trasformazione del delitto in illecito amministrativo, il danneggiato dal (fu) reato vede l’immediato soddisfacimento delle proprie pretese risarcitorie.
Dall’altro lato, il d.lgs. n. 7/2016, che abroga e trasforma in illeciti civili taluni delitti, non contiene una disposizione analoga al menzionato art. 9, comma 3, d.lgs. n. 8/2016.
Ecco, dunque, la quaestio [continua..]