CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 6 APRILE 2016, N. 13697 – PRES. GALLO; REL. FILIPPINIS
L’omessa traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall’imputato alloglotto avente diritto alla traduzione della stessa, dovendosi equiparare alla mancata effettiva conoscenza contemplata dall’art. 175, comma 2, c.p.p., impedisce il passaggio in giudicato della pronuncia in quanto ha l’effetto di sospendere i termini di impugnazione da parte dell’imputato fintanto che questi non abbia avuto conoscenza dell’atto in una lingua a lui accessibile.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO Con sentenza n. 153 in data 28 gennaio 2015 la Corte di Appello di Lecce ha condannato [Omissis] alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2; 474 e 648 c.p., così rideterminando la pena inflitta in primo grado dal Tribunale di Lecce con sentenza del 16 dicembre 2011 per il riconoscimento della continuazione con il reato giudicato a carico dello stesso imputato con sentenza del Tribunale di Lecce del 27 maggio 2010. Invero, [Omissis] era stato giudicato colpevole dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica in ordine al reato di cui agli artt. 81, 474, in relazione all’art. 2. lett. l) e c. 4, d.lgs. 19 marzo 2001 n. 68 e success. mod., 648 c.p, perché, quale titolare di fatto di un’attività commerciale di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, allocata nella sua abitazione, deteneva per venderli n. 53 orologi da polso di vario genere, riportanti noti marchi contraffatti o alterati e n. 140 penne riportanti il marchio contraffatto Mont Blanc, acquistati illegittimamente da persona sconosciuta, taluni privi di marcatura C.E. sull’imballaggio (n. 5 colli di orologi e n. 8 penne), altri privi delle note esplicative in italiano (n. 5 colli di orologi e n. 8 penne), altri con note esplicative in altre lingue (n. 5 colli di orologi e n. 8 penne), altri ancora, privi del nome e/o della ragione sociale e dell’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità Europea (importatore e/o distributore) (n. 5 colli di orologi e n. 8 penne) ed infine altri con riferimenti “ingannevoli” a marche più conosciute (n. 5 colli di orologi e n. 8 penne), tutti privi di certificazione di garanzia di provenienza, nonché di astuccio della confezione originale. [Omissis] Il Tribunale lo ha condannato fondando tale sua decisione sulle dichiarazioni rese dai testi e sulla produzione documentale in atti. La fattispecie concreta risulta ricostruita in sentenza in rapporto alla deposizione de maresciallo della G.d.F. [Omissis] su quanto accertato il 16novembre 2006 allorché, in occasione del controllo dell’autovettura condotta dall’imputato, venivano rivenuti diversi orologi con marchi Rolex, Cartier, Gucci, oltre a centoquaranta penne con marchio Mont Blanc. Gli operatori procedevano poi a perquisizione presso l’abitazionedell’imputato. Nelle operazioni si rinvenivano seicentotrentuno orologi con [continua..]