Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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I termini per il deposito della motivazione dell'ordinanza nel giudizio di rinvio cautelare


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, 20 LUGLIO 2017, N. 47970 – PRES. CANZIO; REL. IZZO

Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva, il tribunale del riesame deve depositare il provvedimento nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 311, comma 5-bis, c.p.p., a pena di perdita di efficacia della misura, e non nel più lungo termine, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno, previsto dall’art. 309, comma decimo, c.p.p.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 18 febbraio 2016 il G.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia disponeva la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Rezmuves Gyongy Stela per i delitti di rapina aggravata ed omicidio volontario, misura confermata dal tribunale di Catanzaro. 2. Proposto ricorso dall’indagata, la Corte di cassazione, con sentenza del 17 luglio 2016, annullava l’ordinanza del riesame per motivi di rito. 3. Con ordinanza pronunciata in sede di rinvio il 29 novembre 2016, il Tribunale di Catanzaro confermava la misura custodiale nei confronti della Rezmuves, ritenendo la sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari e, premessa la complessità della vicenda e il contestuale gravoso carico di lavoro, riservava il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione. L’ordinanza veniva depositata il 12 gennaio 2017. 4. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagata lamentando la erronea applicazione della legge, poiché nell’art. 311, comma 5.bis, c.p.p., laddove è previsto che la motivazione dell’ordinanza del riesame emessa in sede di rinvio debba essere depositata entro trenta giorni, non vi è alcun richiamo all’art. 309, comma 10; sicché la proroga del termine per il deposito di ulteriori giorni quindici (quarantacinque complessivi) non è applicabile, con conseguente perdita di efficacia della misura custodiale, essendo stato il provvedimento del riesame depositato oltre il termine di legge di giorni trenta. 5. Con ordinanza del 23 maggio-6 giugno 2017, la Prima Sezione penale ha rilevato un contrasto giurisprudenziale sulla possibilità per il tribunale del riesame, in sede di rinvio, di prorogare il termine per il deposito della motivazione sino al limite di quarantacinque giorni ed ha rimesso la questione alle sezioni Unite. 6.Con decisione in data 8 giugno 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, sul rilievo di un persistente contrasto giurisprudenziale, è la seguente: “Se, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della ordinanza applicativa di misura cautelare personale coercitiva, il tribunale del riesame possa disporre, nel caso di particolare complessità della motivazione, il deposito dell’ordinanza in un termine superiore ai giorni trenta di cui all’art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., comunque non eccedente il termine di quarantacinque giorni di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.”. 1.1. Secondo un primo orientamento, a cui si è conformato il provvedimento impugnato, “nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018