Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Non punibilità per particolare tenuità del fatto: natura sostanziale e applicazione retroattiva ai procedimenti in corso (di Lorena Puccetti)


La Corte di Cassazione, affrontando per la prima volta alcune questioni problematiche relative all’art. 131-bis c.p., introdotto con il d.lgs. 16 marzo 2015 n. 28, ha affermato che la nuova causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ha natura sostanziale e deve, quindi, in base all’art. 2, comma 4, c.p., essere applicata retroattivamente a tutti i procedimenti in corso compresi quelli pendenti in cassazione. Se la questione dell’applicabilità dell’istituto è proposta in sede di legittimità, la Corte deve preventivamente verificare l’astratta sussistenza dei relativi presupposti: ove, in base a quanto emerge dal provvedimento impugnato, debba escludersi a priori la tenuità del fatto, la Corte procederà all’annullamento senza rinvio; se, invece, appaiono astrattamente sussistenti le condizioni di applicabilità dell’art. 131-bis c.p., annullerà la sentenza con rinvio al giudice di merito affinché valuti se dichiarare il fatto non punibile.

The new Institution of the particular tenuity of the fact: substantial nature and retrospective application to ongoing proceedings

The Supreme Court, examining for the first time some doubts as to Art. 131-bis, Penal Code, handed down by legislative decree on March 26, 2015 No 28, stated that the new ground for exemption due to the particular tenuity of the fact has substantial nature and thus, according to article 2, paragraph 4, Penal Code, has to be applied retroactively to all the ongoing proceedings including those that are pending in trial stage of Supreme Court judgement. The legal pronouncement has also established that, if the matter of applicability to the institution is proposed in the Supreme Court judgement, the Court has to verify preventively whether the assumptions for the application of the institution abstractly exist. If, according to what emerges from the contested measure, the tenuity of the fact is to be excluded a priori, the Court must proceed with the cancellation without postponement. Whereas if the conditions of applicability of Article 131-bis, Penal Code, are judged to be existing even though abstractly, the Court must cancel the decision with a committal hearing with an enquiry by a trial judge who is to decide whether there is enough evidence for the cause to be declared non punishable.

LA VICENDA Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ha affrontato alcune questioni sorte con la recente introduzione, mediante il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 (entrato in vigore il 2 aprile), dell’art. 131-bis del c.p., che disciplina una nuova causa di non punibilità. La norma inserita configura la possibilità di definire il procedimento con la declaratoria di non punibilità per «particolare tenuità del fatto» relativamente ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva. Nel caso di specie al liquidatore di una società in accomandita semplice era stato contestato il reato di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 per aver costituito un trust avente come unica finalità, secondo la tesi accusatoria, quella di rendere inefficace il procedimento di riscossione dei debiti tributari. L’imputato sosteneva che il trust era stato costituito al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi propri della procedura liquidatoria e dunque nell’interesse della massa dei creditori tra i quali figurava anche l’Agenzia delle Entrate. Tanto il Tribunale quanto la Corte d’Appello avevano ritenuto fondata la prospettazione della Procura rilevando che, ancorché il trust apparisse formalmente lecito, le modalità dell’operazione effettuata palesavano l’intenzione da parte del liquidatore di sottrarsi alla procedura di riscossione coattiva delle imposte, e dunque il precipuo dolo specifico del reato contestato. Ed in tal senso, la motivazione aveva messo in evidenza che il disponente ed il trustee coincidevano con la medesima persona, ovvero l’imputato, che la dichiarata finalità liquidatoria indicata nell’atto costitutivo del trust non risultava fosse mai stata comunicata ai creditori sociali, ed infine che non era mai stato effettuato alcun versamento, anche parziale, delle somme dovute. Sulla base di tali risultanze processuali, unite al rilievo della sostanziale inutilità del ricorso alla costituzione di un trust per soddisfare le ragioni creditorie, i giudici di merito avevano ritenuto dimostrata la natura fraudolenta della costituzione del trust. Avverso la pronuncia d’appello il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione deducendo diversi motivi attinenti a violazione di legge e vizio di motivazione. Inoltre, all’udienza fissata per la discussione del ricorso, il medesimo aveva chiesto l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p., in quanto ius superveniens. Dopo aver esposto le ragioni per le quali il ricorso doveva ritenersi infondato, e nell’esaminare infine la questione [continua..]

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