Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La tenuità del fatto per l'imputato non preclude il processo all'ente


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 28 FEBBRAIO 2018, N. 9072 – PRES. RAMACCI; EST. SOCCI

In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza che applica la particolare tenuità del fatto nei confronti della persona fisica che ha commesso il reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza del reato, in quanto l’appli­cazione dell’art. 131-bis c.p. non esclude, in astratto, la responsabilità dell’ente ma la stessa deve essere accertata in concreto, non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto emessa nei confronti della persona fisica.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Grosseto con sentenza del 7 marzo 2017 dichiarava non punibile, ex art. 131 bis cod. pen., P.D., M.G., L.A. e S.B. dal reato loro ascritto (art. 110, cod. pen.e 256, comma 1, lettera A, d.lgs 152/2006; commesso il [omissis] e dichiarava l’assenza di responsabilità della società [omissis] per l’illecito amministrativo contestato (art. 5, comma 1, lettera A e lettera B, e 25 undecies, lettera B, n. 1, d.lgs. 231/2001, in dipendenza dal reato suddetto) perché lo stesso non sussiste. 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come dispostodall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, artt. 8 e 66, d.lgs. 231/2001. L’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. è irrilevante per l’applicazione delle sanzioni all’ente; invero, la particolare tenuità del fatto comporta la sussistenza del reato e la sua riconducibilità agli imputati. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato, e la sentenza deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Grosseto per nuovo giudizio. Il problema posto dal ricorso della Procura Generale, presso la Corte di appello di Firenze, riguarda una questione di puro diritto, ovvero la responsabilità dell’ente, per il d.lgs. n. 231 del 2001, nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato. La materia non trova un’esplicita regolamentazione normativa. Per l’art. 8, d. lgs. n. 231/2001, «1. La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è previstala sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia». La norma non prevede l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. poiché la relativa disciplina è intervenuta dopo (d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28) senza nessun intervento di aggiornamento all’art. 8, d.lgs. n. 231/2001. Le soluzioni al problema sono due. 3.1. Una prima ricostruzione normativa, basata sulla lettera del citato art. 8, d. lgs. n. 231/2001,consiste nel ritenere l’esclusione della responsabilità dell’ente, a titolo di illecito amministrativo derivante da reato, poiché l’art. 8, d.lgs. n. 231 del 2001,non ricomprende espressamente le cause di non punibilità (come [continua..]

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Fascicolo 4 - 2018