<p>Formulario del Processo Penale-Nigro</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Lo statuto italiano della “vittima” del reato: nuovi diritti in un sistema invariato (di Ludovica Tavassi)


Nell’obiettivo di uniformarsi agli standard dettati dall’Unione Europea, il d.lgs. n. 212/2015 ha importato nel nostro sistema strumenti processuali per valorizzare i diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime. Prendendo le mosse dall’osservazione delle scelte terminologiche che nel codice di rito sono state effettuate per rappresentare gli interessi delle persone lese dal reato, si è osservato come sia cambiata la disciplina sul tema. L’analisi si è spinta fino ad un auspicato ulteriore sforzo di riorganizzazione delle garanzie che possa fare ordine in un ventaglio di figure processuali dai poteri disomogenei e, a volte, irrazionali.

The italian victim’s statute: new rights in an unchanged criminal system

To inform to the European Union standards the legislative decree n. 212/2015 imported procedural remedies to improve victims’ rights, assistance and protection. Taking a cue from the terminological observation adopted in national criminal procedure code, the Author analyses how the rules change. The work looks forward a new systemic deal: the auspice is a warranties’ reorganization to rationalize a set of a disparate trial’s positions.

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IL LUNGO CAMMINO EUROPEO VERSO LA TUTELA DELLA VITTIMA Il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 ha recepito, nel nostro ordinamento, la direttiva europea n. 29 del 25 ottobre 2012 in materia di diritti, assistenza, e protezione delle vittime di reato. L’Unione europea, nel più ampio contesto di intervento sui diritti dei soggetti processuali e nella prospettiva dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali, presupposto del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, ha predisposto una specifica disciplina in tutela della vittima intesa come la «persona che ha subito un danno anche fisico, mentale o emotivo, o una perdita economica, che sono stati causati direttamente da un reato». Il perimetro delle garanzie è stato poi esteso ai familiari del deceduto in conseguenza del reato, concetto ampio in cui sono stati ricompresi «il coniuge, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima». Gli scenari in cui raggiungere i risultati prefissati sono stati individuati in tre specifiche aree di intervento. Fin dai primi atti del procedimento deve esser riconosciuto il diritto di comprendere e di esser compresi, di esser messi in condizioni di partecipare alle successive fasi del processo e di esser protetti dal rischio di “vittimizzazione secondaria” [1] con misure individualizzate ad personam. Gli Stati pertanto sono invitati a garantire il diritto della vittima ad essere informata anche della volontà dell’autorità procedente di non esercitare l’azione penale, predisponendo tutti gli strumenti necessari per assicurare al soggetto passivo del reato la possibilità di contribuire significativamente al dialogo processuale e di aver accesso ai servizi di giustizia riparativa. Muovendo da questi principi generali, il respiro della direttiva si è spinto fino ad individuare specifiche esigenze di protezione per le vittime cosiddette vulnerabili secondo l’osservazione delle caratteristiche personali, del tipo o della natura del reato e delle circostanze concrete di quest’ultimo. Particolare attenzione, fra queste, è stata rivolta a coloro che son stati vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di essere umani, di violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull’odio e delle vittime con disabilità [2]. L’obiettivo imposto alle legislazioni nazionali è dunque quello di assicurare a tutte le vittime, e non soltanto ad alcune di esse, parità di condizioni in materia di informazione, assistenza e protezione, indipendentemente dal luogo geografico in cui si svolge il processo. Per comprendere il peso specifico [continua..]

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