Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Conferma delle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. e ammissibilità della revisione (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 febbraio 2019, n. 6141 – Pres. Carcano, Rel. Beltrani)


È ammissibile, sia agli effetti penali che agli effetti civili, la revisione, richiesta ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., della sentenza del giudice di appello che, decidendo anche sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, in applicazione della disciplina dettata dall’art. 578 c.p.p., abbia prosciolto l’imputato per l’intervenuta prescrizione del reato e contestualmente confermato la sua condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   1. L.M., con istanza depositata in data 25 luglio 2017, ha chiesto la revisione della sentenza n. 589 del 19/02/2016 della Corte di appello di Genova (confermata dalla Quarta Sezione di questa Corte con sentenza n. 41964 del 18/01/2017), che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose ascrittogli, confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, onde ottenere «il proscioglimento nel merito». 1.1. A sostegno dell’istanza, premessa l’esistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine al­l’ammissibilità dell’istanza di revisione avente ad oggetto una sentenza meramente dichiarativa del­l’estinzione del reato, con conferma della condanna alle statuizioni civili pronunciata in primo grado, ed argomentata la fondatezza del più recente orientamento, che ne sostiene l’ammissibilità, il L.M. ha indicato, come prove sopravvenute, e quindi “nuove”, dichiarazioni che gli sarebbero state rese, «solo a seguito della conclusione della vicenda giudiziaria ordinaria, allorché [...] si è dovuto confrontare con i familiari per affrontare le conseguenza civilistiche della condanna al risarcimento dei danni», dalla moglie OMISSIS e dal figlio OMISSIS, i quali avevano asseritamente «conoscenza diretta della situazione e soprattutto erano in grado di confermare, per avere assistito ai colloqui telefonici anche in tal senso, che il direttore dei lavori, nonché responsabile della sicurezza del cantiere, R. aveva avuto contezza sin da subito della ripresa dei lavori nel cantiere, che il medesimo sapeva inoltre [...] che la botola non era stata messa in sicurezza». 1.2. Il L.M., pur avendo espressamente chiesto alla Corte d’appello la revoca delle sole statuizioni penali, non anche di quelle civili, ha evocato, nel corpo dell’istanza i pregiudizi asseritamente ricevuti dalla condanna alle statuizioni civili, che costituisce effetto diretto ed immediato della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. 2. La Corte d’appello, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ritenuta implicitamente l’ammissibilità in rito dell’istanza di revisione, l’ha dichiarata inammissibile nel merito. 3. Contro questo provvedimento, il L.M. ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: – violazione dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: ad avviso del ricorrente, in accordo con l’orientamento giurisprudenziale asseritamente ormai pacifico, “prova nuova”, rilevante ai fini della revisione, non sarebbe solo quella «sopravvenuta o scoperta solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza», ma anche [continua..]

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Fascicolo 4 - 2019