Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sì alla sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di nuova contestazione di una circostanza aggravante (Corte costituzionale, sentenza 21 marzo 2018, n. 141 – Pres. e Rel. Lattanzi)


È costituzionalmente illegittimo l’art. 517 c.p.p., nella parte in cui, in seguito alla nuova contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.

[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. – Il Tribunale ordinario di Salerno, in composizione monocratica, con ordinanza del 24 marzo 2016 (r.o. n. 40 del 2017), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che, contestata nel corso del giudizio dibattimentale una circostanza aggravante fondata su elementi già risultanti dagli atti di indagine, l’imputato abbia facoltà di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova [ai] sensi degli artt. 168 bis c.p. e 464 bis e ss. c.p.p. relativamente al reato oggetto della nuova contestazione». Il Tribunale rimettente riferisce che il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva emesso nei confronti dell’imputato un decreto penale di condanna «in data 12/13.2.2014» per il «reato p. e p. dall’art. 186 comma 2 lettera b) e comma 2-sexies del Codice della Strada, perché guidava alle ore 03.30 circa del giorno 01.05.2013 l’autovettura […] in stato di ebbrezza alcolica», e che contro tale decreto, il 18 marzo 2014, era stata proposta opposizione con la richiesta dell’applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nella misura di quattordici giorni di arresto e 600,00 euro di ammenda, da sostituirsi con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Salerno aveva rigettato la richiesta di applicazione della pena perché dall’esame degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero era emerso che l’imputato aveva provocato un incidente stradale con feriti, con la conseguente configurabilità dell’aggravante dell’art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, ostativa all’applicazione della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Nell’udienza camerale del 20 novembre 2014, fissata «per la delibazione dell’istanza di patteggiamento», il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, aveva presentato una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, ma il Giudice per le indagini preliminari, dopo la pronuncia di rigetto della richiesta di patteggiamento, aveva rimesso ogni ulteriore determinazione sulla nuova richiesta al «primo giudice (quello che aveva emesso il decreto penale)», il quale, a sua volta, aveva dichiarato «non luogo a provvedere» e rimesso la decisione al giudice del dibattimento, emettendo il decreto di giudizio immediato. Nell’udienza dibattimentale del 28 ottobre 2015, dopo la [continua..]

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Fascicolo 1 - 2019