Le Sezioni unite tornano a ricondurre il contemporaneo impegno professionale del difensore alla sfera normativa del legittimo impedimento. Al contempo individuano, quale condizione di obiettività per la valutazione della efficacia impeditiva, criteri che vincolano anche il controllo giurisdizionale.
About regime of the prescription. The concomitant professional appointment of the layer and the value of defense The Supreme Court bring again the contemporary professional appointment of the layer to the legal impediment. At the same time, it identify, as condition of objectivity, some criteria.
PREMESSA
In un momento in cui hanno ripreso attualità le modifiche sul regime della prescrizione, mette conto segnalare una recente pronuncia delle Sezioni unite secondo cui la Corte di Cassazione, sia pure sulla base di una motivazione che, negli ultimi passaggi, sembra nascondere una lettura aperta ad un controllo giurisdizionale discrezionale, è tornata ad affrontare la possibilità di qualificare come legittimo impedimento il contemporaneo impegno professionale del difensore in un altro procedimento [1], pervenendo ad una soluzione meritevole di interesse e di apprezzamento.
Più precisamente, dopo aver ripercorso gli orientamenti contrastanti, la Corte Suprema ha affermato che il concomitante impegno professionale del difensore si configura quale legittimo impedimento [2], in presenza di rigorose condizioni, con conseguente congelamento del termine di prescrizione fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso. Una soluzione al contrasto interpretativo sorto [3] che appare tanto più interessante, trattandosi della interpretazione dell’art. 159 c.p., come modificato dall’art. 6, comma 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251 (nota come ex Cirielli) [4], che ha nettamente differenziato il regime di sospensione del corso della prescrizione derivante da “sospensione del procedimento o del processo penale”, a seconda che quest’ultima sospensione sia “imposta da una particolare disposizione di legge”, ovvero sia causata da specifiche “ragioni di impedimento delle parti e dei difensori”, ovvero, sia disposta “su richiesta dell’imputato o del suo difensore”.
Alla luce di questa disciplina, e delle conseguenze che ne discendono, per effetto dell’art. 159, comma 1, n. 3 c.p., circa la durata massima del periodo di sospensione dei termini di prescrizione nel caso di sospensione del processo per “impedimento delle parti o dei difensori”, appare evidentemente essenziale porsi il quesito se la sospensione del processo, provocata dal concomitante impegno professionale del difensore, sia o non sia riconducibile all’ambito delle ipotesi di “impedimento” del difensore dell’imputato. Solo nell’eventualità di una risposta affermativa, infatti, la corrispondente sospensione del corso della prescrizione dovrebbe avere una durata tale da non superare comunque il “termine dell’impedimento aumentato di sessanta giorni”, mentre nell’eventualità contraria dovrebbe applicarsi la regola generale per cui i termini di prescrizione riprendono a decorrere ex art. 159, comma 3, c.p. «dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione»: cioè, dal giorno corrispondente della scadenza del periodo di sospensione del processo disposta con provvedimento del giudice.
IL CONTRASTO
La Sezione [continua..]