Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sospensione condizionale della pena nella condanna alla sola ammenda: impugnabilità del beneficio non richiesto


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 25 FEBBRAIO 2016, N. 48569 – PRES. GRILLO; REL. SOCCI

È ammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna a pena dell’ammenda condizionalmente sospesa ex officio, in quanto la concessione costituisce comunque, anche dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5, comma 2, lett. d) d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313 (che non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell’ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p.), una lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile del condannato, poiché nel computo della pena complessiva rilevante ai fini della concedibilità del beneficio per la seconda volta influisce, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p., anche la pena pecuniaria inflitta e dichiarata sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. La sospensione può essere eliminata, con annullamento senza rinvio, dalla stessa Corte di legittimità.

> < [Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Il tribunale di Enna con sentenza del 30 maggio 2014, condannava C.G. alla pena di Euro 500,00 di ammenda, oltre alle spese, con la sospensione della pena e la non menzione, per il reato di cui all’art. 81 c.p. e art. 279, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 269, comma 4, lett. B, in (OMISSIS). C.G. propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 1. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 279, comma 2 e D.Lgs n. 152 del 2006 art. 269, comma 4, lett. B e art. 521 c.p.p. Si è contestato al ricorrente di non aver comunicato con cadenza periodica semestrale i campionamenti per le misurazioni delle emissioni inquinanti. Il comma 4 dell’art. 269, citato, prevede che l’autorizzazione rilasciata al gestore dell’impianto stabilisce la periodicità dei controlli di competenza del gestore. E in effetti l’autorizzazione (DRS n. 154 del 20 febbraio 2004) all’art. 4 prescrive un controllo semestrale per le emissioni inquinanti. L’obbligo quindi non è quello di comunicare, ma di fare i controlli; manca di analoga scadenza semestrale l’onere della comunicazione. Inoltre, non essendoci contestazione sul controllo semestrale delle emissioni inquinanti, non è possibile la condanna per tale omissione, se non in violazione dell’art. 521 c.p.p., per mancata corrispondenza tra l’accusa e la condanna. 2. Violazione ed inosservanza dell’art. 163 c.p. Senza richiesta è stata concessa la sospensione condizionale della pena con pregiudizio degli interessi dell’imputato, che non può vedere cancellata l’iscrizione perché con pena sospesa (cassazione n. 19452 del 2014). Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione e comunque di eliminare il beneficio della sospensione.   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è fondato limitatamente alla avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza richiesta da parte dell’imputato, e la sentenza sul punto deve annullarsi senza rinvio, con eliminazione del beneficio; il ricorso è infondato nel resto. 1. È pacifico che “sussiste l’interesse ad impugnare la decisione con la quale sia stata concessa d’ufficio la sospensione condizionale della pena pecuniaria, qualora siano indicate le ragioni per cui tale statuizione sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica del condannato e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, condizione che, tuttavia, non ricorre nel caso in cui l’interesse all’impugnazione sia individuato nella mera circostanza che la detta sospensione [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017