Accade spesso che al novum normativo non segua una disciplina organica volta ad adeguare l’ordinamento e le norme preesistenti. La riforma che ha riguardato la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari ne è un esempio. La nuova modalità operativa nelle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), pur non travolgendo la natura di misura preventiva post delictum, ha comunque generato effetti inediti sul quomodo dell’esecuzione, tali da determinare una situazione di incertezza in ordine all’applicazione delle disposizioni di ordinamento penitenziario. Gli interpreti e gli operatori debbono far fronte ad una situazione di indeterminatezza per l’assenza di esplicite direttrici normative, che neanche la delega contenuta nel d.d.l. n. 2067 del 2016, attualmente al Senato, prende in considerazione. Occorre allora presidiare sulle garanzie dei nuovi internati, affinché venga mantenuta una “soglia di guardia” per la tutela dei loro diritti.
Inmates' new status after the closure of judicial psychiatric hospitals Law reforms should be coordinated with the legal framework in its entirety, but very often it doesn’t happen, as in the case of the reform on the closure of judicial psychiatric hospitals. The opening of new facilities for the execution of security measures (the so-called REMS) generated situations of uncertainty about the application of L.n. 354/1975. Interpreters and operators must deal with this vagueness, not even clarified by the d.d.l. 2067/2016, currently in the Senate. It is necessary to prevent risk factors, looking for solutions in order to protect inmates’ rights.
ASPETTI INTRODUTTIVI
In aderenza alle tesi propugnate dalla Scuola positiva, il legislatore del 1930, sovvertendo la pregressa impostazione liberale, si adoperò in favore di un sistema fondato sulla logica manicomiale per gli autori di reato pericolosi non imputabili [1].
La categoria delle misure di sicurezza detentive, sebbene da sempre scomoda [2] soprattutto a fronte dei rigidi meccanismi presuntivi che ne regolavano le sorti, per lungo tempo è stata ai margini del dibattito politico e giuridico; il prospettato (ed infine attuato) processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari ha ravvivato l’interesse sulla questione della loro legittimità [3].
Di significativa importanza è già stato il contributo additivo della Corte costituzionale, che ha consentito di rimodellare in senso conforme alla Carta la rigidità originaria della misura del ricovero in Opg [4], marcando per la prima volta la sua natura sussidiaria e di extrema ratio. In particolare, l’intervento del Giudice delle leggi ha segnato un primo punto di svolta nella dinamica applicativa della misura, fissando linee guida alla discrezionalità giudiziaria nel delicato momento di individuazione ed applicazione; ne consegue una più pregnante articolazione dell’iter decisionale attraverso un giudizio di bilanciamento che tenga conto dell’idoneità di altre misure ad assicurare adeguate cure e a far fronte alla pericolosità sociale. Nel momento genetico, il giudicante deve prediligere l’adozione di misure non detentive, purché capaci di garantire la precipua finalità di cura e il contenimento della personalità del non imputabile probabile recidivo, optando per limitazioni della libertà solo in via residuale. In quest’ottica, il Giudice delle leggi, a corredo della propria indicazione di principio, individuava come possibile alternativa la misura della libertà vigilata a scopo terapeutico.
IL “NUOVO” GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ SOCIALE E IL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Il d.l. 31 marzo 2014, n. 52, conv. in l. 30 maggio 2014, n. 81, ha previsto che l’accertamento della pericolosità sociale dell’infermo di mente avvenga sulla base delle qualità soggettive dell’individuo, senza tenere conto delle condizioni di cui all’art. 133, comma 2, n. 4) c.p., e che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non sia elemento da solo sufficiente per fondare il detto giudizio. Il legislatore ha circoscritto i presupposti della prognosi [5], evidentemente mosso dalla preoccupazione di evitare che fattori esterni e ambientali possano fondare il convincimento sulla pericolosità, dando luogo all’applicazione della misura anche nei casi in cui ciò non sia esclusivamente ricollegabile alle condizioni soggettive.
La [continua..]