<p>Le pene sostitutive-Preziosi</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sindacato sul decreto di sequestro e rito camerale non partecipato: le Sezioni Unite mutano indirizzo (di Enrico Maria Mancuso)


Le Sezioni Unite, mutando un indirizzo dalle stesse espresso nei primi anni ‘90 del secolo scorso, hanno affermato il principio di diritto secondo cui in caso di ricorso per cassazione proposto a norma dell’art. 325 c.p.p., avverso il sequestro probatorio o in materia di cautele reali, il rito camerale deve seguire le forme non partecipate di cui all’art. 611 c.p.p., e non quelle tipiche previste dall’art. 127 c.p.p. che prevedono la partecipazione e l’intervento delle parti.

The Supreme Court of Cassation changes his mind: new rules for the procedure on appeals against search and seizure orders

The Joint Divisions of the Italian Supreme Court of Cassation – overturning a long-standing case-law – ruled that after an appeal concerning the legitimacy of a search and seizure order, pursuant to Section 325 ICPC the procedure to be followed before the Court of Cassation is the one provided for by Section 611 ICPC, without the attendance of the parties or the possible release of closing arguments.

LA VICENDA GIUDIZIARIA IN ESAME La pronuncia in esame trae origine da un provvedimento di sequestro probatorio di armi da fuoco (legittimamente detenute, ma rinvenute in un armadio blindato aperto), armi bianche, cartucce e sostanza stupefacente avverso il quale – in seguito all’infruttuosa proposizione del riesame – gli imputati adivano la Suprema corte per dedurre la violazione dell’art. 292, commi 2, lett. c e c-bis, e 2-ter c.p.p., in virtù della mancata apposizione di sigilli all’atto della apprensione delle res sottoposte a vincolo e del difetto di motivazione del provvedimento di convalida. Ricevuto il ricorso, esso era assegnato alla sesta sezione penale che, all’udienza del 15 settembre 2015, celebrava il rito camerale non partecipato ai sensi dell’art. 611 c.p.p. In vista dell’udienza, la Procura generale formulava conclusioni scritte, rilevando l’opportunità di ottenere un rinvio e la nuova convocazione di un’udienza nel corso della quale instaurare un contraddittorio orale, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., ed al­l’uopo invocando gli approdi reputati ormai consolidati della medesima Corte; in subordine, il rappresentante del Pubblico ministero formulava istanza di rimessione degli atti alle Sezioni Unite. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio, la sezione adita accedeva a quest’ultima richiesta e rimetteva la questione di diritto al supremo consesso nomofilattico, reputando utile e necessaria «una rivisitazione del precedente, consolidato, indirizzo interpretativo» [1]. LA QUESTIONE SOTTOPOSTA AL VAGLIO DELLE SEZIONI UNITE L’esigenza di sottoporre il ricorso al vaglio delle Sezioni Unite dipende, per il rimettente, dall’e­si­stenza di un consolidato insegnamento della Corte – risalente agli anni ‘90 e uniformemente seguito – che esige la fissazione di un’udienza camerale partecipata, ai sensi dell’art. 127 c.p.p., in seno alla quale si possa instaurare un contraddittorio sui denunciati vizi di legittimità del provvedimento che dispone il sequestro (sia esso cautelare o probatorio). In particolare, secondo l’orientamento messo in discussione, il ricorso per cassazione proposto ex art. 325 c.p.p. avverso le ordinanze del tribunale del riesame o dell’appello cautelare in materia di sequestro preventivo (ma il discorso non muta in caso di sequestro probatorio) deve esser trattato con il rito camerale partecipato tipico, e non nelle forme descritte dalla lex specialis di cui all’art. 611 c.p.p.: norma, si riconosce, che pure detta un modello unitario per il sindacato di legittimità innanzi la Cassazione di tutti i provvedimenti non emessi in udienza pubblica [2]. Il rito camerale ex art. 127 c.p.p. con intervento delle parti e possibilità di fornire un [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016