<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Le Sezioni Unite tornano a pronunciarsi sulla natura del rinvio ex art. 324, comma 7, c.p.p.: un'occasione mancata per affermare la sostanziale omogeneità tra riesame personale e riesame reale (di Elga Turco)


La recente legge 16 aprile 2015, n. 47, in tema di misure cautelari personali, ha “rimaneggiato” anche il riesame avverso i provvedimenti di sequestro, preventivo, conservativo e probatorio, ex art. 324 c.p.p.: l’innesto, nel comma 7, tra le disposizioni dell’art. 309 c.p.p. richiamate, del nuovo comma 9-bis, accanto ai commi 9 e 10, apparentemente lineare, crea qualche problema interpretativo sul quale le Sezioni unite sono state chiamate a fare luce.

The Joint Sections back to pronounce on the nature of the recall ex art. 324, paragraph 7, c.p.p.: opportunity failure to claim the substantial assimilation between personal and real reviews

The recent law April 16, 2015, n. 47, about personal precautionary measures, has "handled" the review against the decision of seizure preventive, conservative and probative, exart. 324 c.p.p. also: the grafting, in paragraph 7, among the provisions of art. 309 c.p.p. recalled, of the new paragraph 9-bis, next to paragraphs 9 and 10, apparently linear, creates some problem of interpretation on which the Joint Sections were asked to shed light.

 

LA QUESTIONE SUL TAPPETO A distanza di poco più di un anno dall’entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, le Sezioni unite sono chiamate a fare chiarezza in tema di riesame avverso i provvedimenti di sequestro. Come la legge 8 agosto 1995, n. 332, la novella in questione conferma la primigenia tecnica del rinvio, nell’art. 324, comma 7, c.p.p., ad alcune delle disposizioni ex art. 309 c.p.p., ma, a differenza del suo predecessore, il legislatore del 2015 tocca direttamente anche il sistema delle impugnazioni reali [1]: in particolare, il comma 6 dell’art. 11 legge cit. si occupa del coordinamento tra i rimodulati precetti contenuti nell’art. 309 c.p.p. [2] e l’art. 324 c.p.p.; norma, quest’ultima, che prevedeva, nel comma 7, il rinvio «alle disposizioni dell’articolo 309, commi 9 e 10» c.p.p. e che ora è stata interpolata attraverso la tecnica della «sostituzione»: «le parole “articolo 309 commi 9” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 309, commi 9, 9-bis”». E l’interrogativo che ci si è posti circa vent’anni fa – la rimodulazione dei commi 5 e 10 dell’art. 309 c.p.p., ad opera della legge n. 332 cit., che ha “allungato” il termine di trasmissione/ricezione degli atti da uno a cinque giorni e collegato alla inosservanza del predetto termine (e a quello per la decisione) la sanzione processuale della perdita di efficacia del provvedimento impugnato, si riflette, per il tramite dell’art. 324, comma 7, c.p.p., sul regime temporale che governa la trasmissione degli atti nel procedimento di riesame dei provvedimenti cautelari reali [3]? – dissolto recentemente, in senso negativo, dalle Sezioni unite [4], torna, in qualche modo, a riproporsi: ferma l’integrale applicazione della disposizione di cui al nuovo comma 9-bis [5], devono ritenersi “richiamate” dall’art. 324, comma 7, c.p.p. anche le inedite disposizioni, di eccezionale rilievo, trapiantate nei commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p. dalla legge n. 47 cit., attinenti al dovere di annullamento dell’ordinanza cautelare priva di motivazione o di «autonoma valutazione» (comma 9), al termine perentorio per il deposito dell’ordinanza e all’impossibilità di rinnovare la misura divenuta inefficace per scadenza dei termini, salva l’esistenza di eccezionali esigenze cautelari (comma 10) [6]? Un’interpretazione meramente letterale del vigente art. 324, comma 7, c.p.p. indurrebbe ad optare per una risposta affermativa. Un’interpretazione che facesse leva sui principi enunciati nel 2013 dalle Sezioni unite [7], che hanno recepito la dicotomia rinvio recettizio/rinvio dinamico – il primo ingloba per intero, senza che ne sia riprodotto il testo, il contenuto di un altro articolo, vale a [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 5 - 2016