Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Rosa Gaia Grassia)


ILLEGALITÀ DELLA PENA: È ESCLUSA LA RILEVABILITÀ D’UFFICIO SE IL RICORSO PER CASSAZIONE È INAMMISSIBILE (Cass., sez. un., 3 dicembre 2015, n. 47766) Chiamate a pronunciarsi sulla rilevabilità, in sede di giudizio di cassazione ed in presenza di un ricorso inammissibile, dell’illegalità della pena determinata ab origine dall’applicazione di una sanzione contraria alla disciplina normativa vigente al momento di consumazione del reato, le Sezioni Unite hanno confermato l’impossibilità, per il giudice di legittimità, di agire d’ufficio sulla pena illegittima, così come sostenuto da giurisprudenza prevalente. In altri termini, dunque, se il ricorso è inammissibile perché presentato fuori termine, l’illegalità della pena potrà essere dedotta in fase di esecuzione, ma non rilevata d’ufficio dal giudice di Cassazione. In particolare, due sono gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità nel tempo affermatisi sul punto – a causa del cui contrasto la V Sezione della Corte di cassazione ha, nel caso affrontato, rimesso la questione alle Sezioni Unite –: il primo (Cass., sez. V, 9 luglio 2004, n. 36293 e Cass., sez. II, 8 luglio 2013, n. 44667) esclude la rilevabilità in oggetto, sulla scorta dell’impossibilità di formare un valido rapporto di impugnazione in presenza di una qualsiasi causa di inammissibilità, adducendo come esempio l’inammissibilità del ricorso, che impedisce la declaratoria di prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado ma prima dell’udienza di legittimità, sicché non sarebbe possibile esercitare il potere di cognizione ad quem anche delle questioni rilevabili d’ufficio – come, nel caso di specie, la violazione del principio di legalità della pena –, in virtù della prevalenza della declaratoria di inammissibilità; il secondo (Cass., sez. V, 27 aprile 2012, n. 24128 e Cass., sez. V, 13 giugno 2014, n. 46122), invece, ben più recente, richiamando il principio di legalità di cui all’art. 1 c.p.p. e la funzione costituzionale della pena di cui all’art. 27 c.p.p., sostiene che l’inammissibilità del ricorso non rechi impedimenti al giudice di legittimità nel procedere all’annullamento necessario della sentenza impugnata, qualora sia stata irrogata una pena illegale. Peraltro, proprio seguendo tale esposto secondo orientamento, nel non lontano passato, la Suprema corte (Cass., sez. un., 24 ottobre 2013, n. 18821) ha affermato, in ossequio sia all’evoluzione interpretativa dei principi della Cedu che alla giusta interpretazione della funzione rieducativa della pena di cui al­l’art. 27, comma 3, Cost., la non applicabilità di una sanzione penale rivelatasi illegittima [continua..]

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Fascicolo 2 - 2016