Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Paola Maggio)


NECESSARIA L’ASSUNZIONE DELLA PROVA DICHIARATIVA NEL GIUDIZIO DI APPELLO CHE RIFORMA LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE (Cass., sez. un., 14 aprile 2017, n. 18620) Le Sezioni Unite traspongono al giudizio abbreviato d’appello il principio di diritto precedentemente enunciato in tema di riassunzione della prova dichiarativa (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620). Si afferma infatti che l’art. 6, par. 3, lett. d) Cedu preclude il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell’istruttoria dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Nell’ormai celebre sentenza Dasgupta (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 27620),  il Supremo consesso aveva già affermato che il generale obbligo di rinnovazione istruttoria avrebbe dovuto trovare spazio anche a fronte dell’impugnazione dell’accusa avverso una sentenza assolutoria pronunciata a seguito di un giudizio abbreviato, poiché tutte le decisioni, basate sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice e il cui valore sia stato posto in discussione dal pubblico ministero appellante, attivano i poteri di integrazione probatoria in abbreviato (C. cost., n. 470 del 1991), a prescindere dal fatto che gli apporti dichiarativi siano stati tratti in primo grado solo da atti di indagine o da integrazioni probatorie a norma dell’art. 438, comma 5, c.p.p. o dell’art. 441, comma 5, c.p.p. Nella ricostruzione proposta il dovere del giudice di appello, in vista di un ribaltamento del proscioglimento in condanna, di rinnovare, anche d’ufficio, l’esame delle fonti di prova discende dalla stretta correlazione fra l’obbligo di motivazione rafforzata in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado e il canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, nonché dal dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e dai limiti alla reformatio in peius. Non si accoglie pertanto l’orientamento di segno contrario, sia precedente (v. Cass., sez. II, 23 maggio 2014, n. 33690; Cass., sez. II, 12 giugno 2014, n. 40254) sia successivo alla Dasgupta (Cass., sez. III, 12 luglio 2016, n. 43242), che negava il dovere di rinnovazione dell’istruzione del giudice di appello dell’abbreviato non condizionato. Secondo questo indirizzo, la valenza generale dell’obbligo di assunzione della prova dichiarativa, che era stata estesa all’abbreviato da un mero obiter dictum della Dasgupta, appariva infatti dissonante rispetto al rito abbreviato non condizionato, ove neppure in primo grado è contemplato un contatto diretto del giudice con la prova dichiarativa. Non potendo essere ipotizzato un dovere di “decartolarizzazione”, il giudice d’appello nel [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017