L’iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto nel casellario giudiziale
(Cass., sez. un., 24 settembre 2019, n. 38954)
Le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere la questione controversa relativa alla iscrivibilità nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
Secondo l’orientamento maggioritario, il provvedimento di archiviazione ex art. 131 bis c.p. non rientra nella categoria dei provvedimenti giudiziari definitivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. f), d.p.r. n. 313/2002, che non sono soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (Cass., sez. V, 15 gennaio 2018, n. 3817; Cass., sez. III, 26 gennaio 2017, n. 30685; Cass., sez. I, 25 giugno 2018, n. 31600). In senso contrario, una pronuncia della Corte di Cassazione, seppur incidentalmente, sostiene l’iscrivibilità nel casellario giudiziale del decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto (Cass., sez. V, 15 giugno 2017, n. 40293, Serra). A tale opzione esegetica aderisce la Sezione rimettente, che evidenzia gli effetti negativi della mancata iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario. In primo luogo, l’impossibilità di valutare con immediatezza la non abitualità del comportamento in caso di reiterazione di fatti della stessa indole, con evidente ricaduta sull’efficienza complessiva del sistema processuale. Il pubblico ministero, al fine di conservare traccia della declaratoria di non punibilità, infatti, potrebbe scegliere di non anticipare alla fase delle indagini la richiesta ex art. 131 bis c.p., con inutile dispendio di attività processuali.
In via preliminare, le Sezioni Unite ricostruiscono il quadro normativo di riferimento. L’art. 3, comma 1, d.p.r. n. 313/2002 elenca i provvedimenti di cui è disposta l’iscrizione nel casellario giudiziale. La previsione è stata oggetto di diversi interventi normativi. Il d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28 ha introdotto alla lett. f) del citato articolo 3, il riferimento ai provvedimenti con i quali viene dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. Mentre, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, in attuazione della delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103, ha eliminato la tradizionale dicotomia tra certificato generale e certificato penale del casellario.
Già prima della pronuncia Serra, sulla questione oggetto del contrasto, si sono pronunciate le Sezioni Unite (Cass., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj). Nel definire l’ambito applicativo dell’art. 131 bis c.p., la sentenza Tushaj, seppur incidentalmente, sottolinea la necessità dell’iscrizione del provvedimento di archiviazione per [continua..]