LA DECORRENZA DEI TERMINI DI FASE DELLA MISURA CAUTELARE RIPRENDE DALLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DALLA LEGGE O DETERMINATO DAL GIUDICE PER IL DEPOSITO DELLA SENTENZA
(Cass., sez. un., 29 luglio 2016, n. 33217)
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla rilevanza del deposito anticipato della sentenza rispetto al termine indicato dal giudice in dispositivo sulla sospensione dei termini di durata della custodia cautelare.
La Sesta sezione, assegnataria del ricorso, ha riscontrato un contrasto giurisprudenziale in merito.
Secondo un primo indirizzo interpretativo, la sospensione dei termini di custodia cautelare, ex art. 304 disposta per il periodo di cui all’art. 544, comma 3, del codice di rito, viene meno solo con il decorso del periodo risultante dal dispositivo; pertanto, solo allo scadere di quest’ultimo i termini custodiali di fase riprendono a decorrere, senza che abbia alcuna rilevanza il deposito della motivazione in anticipo rispetto alla data prefissata (Cass., sez. I, 30 settembre 2005, n. 38596; Cass., sez. VI, 29 aprile 2004, n. 29873). Tale opzione ermeneutica si basa su due argomentazioni. Da un lato il tenore letterale dell’art. 304, comma 1, lett. c), c.p.p. prevede la sospensione dei termini “durante la pendenza dei termini previsti dall’art. 544, commi 2 e 3”. Il riferimento esplicito al termine fissato in relazione all’art. 544 cit. e non anche al tempo effettivo risultato necessario per la redazione della motivazione escluderebbe ogni rilevanza. Dall’altro, in prospettiva sistematica, tale interpretazione risulta l’unica possibile ed in grado di garantire il coordinamento con i termini previsti per l’impugnazione (di recente Cass., sez. I, 24 marzo 2015, n. 22584).
Un diverso orientamento sostiene, invece, che in caso di deposito anticipato della sentenza rispetto al prefissato termine differito, la sospensione dei termini di custodia cautelare è temporalmente limitata al periodo effettivamente utilizzato per la redazione della motivazione (Cass.,sez. un., 13 luglio 2011, n. 27361; Cass., sez. VI, 17 novembre 2003, n. 47803).
Preliminarmente, le Sezioni Unite analizzano la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di sospensione dei termini di custodia cautelare. Le norme che consentono di limitare la libertà personale devono essere interpretate in modo rigorosamente restrittivo, poiché la limitazione dei diritti inviolabili dell’uomo ha carattere derogatorio e presenta natura eccezionale; nell’attività ermeneutica, dunque, occorre adottare la soluzione che imponga il minor sacrificio possibile. I canoni di adeguatezza e di proporzionalità devono essere rispettati sia nell’applicazione della misura cautelare sia nella sua durata (C. cost., n. 299/2005); inoltre, la durata della custodia cautelare deve dipendere da fatti obbiettivi e non da imponderabili valutazioni soggettive degli [continua..]