DICHIARAZIONE RESA DAL PERITO E RIFORMA DELLA SENTENZA DI ASSOLUZIONE: NECESSITÀ DI RINNOVAZIONE DIBATTIMENTALE
(Cass., sez. un., 2 aprile 2019, n. 14426)
Nella pronuncia in oggetto, le Sezioni Unite rispondono affermativamente al quesito concernente l’assimilazione della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico alla prova dichiarativa resa dal testimone. Tale dichiarazione, peraltro, se decisiva, determina la necessità, per il giudice di appello, di procedere alla rinnovazione dibattimentale, in caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un suo diverso apprezzamento. E però, laddove nel giudizio di primo grado sia stata data la sola lettura della relazione peritale, senza l’esame del perito, non sorge l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale, attraverso l’esame del perito stesso, in capo a detto giudice di appello, che, su impugnazione del pubblico ministero, condanni l’imputato assolto nel giudizio di primo grado. Viceversa, ritenendo prove dichiarative le dichiarazioni rese dal consulente tecnico oralmente, tale obbligo di rinnovazione dibattimentale mediante l’esame del perito sussiste ove le stesse dichiarazioni siano poste a fondamento della sentenza di assoluzione dal giudice di primo grado.
Ebbene, la questione concernente l’equiparazione delle dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici alle prove dichiarative, con conseguente necessità di rinnovazione in caso dioverturningaccusatorio, non era nuova all’esame della giurisprudenza di legittimità, ma era anzi oggetto di un contrasto giurisprudenziale tra due diversi orientamenti.
In particolare, secondo il primo di essi, che riteneva equiparabili la prova dichiarativa e l’audizione del perito, il giudice di appello, qualora intendesse pervenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato assolto in primo grado, non solo doveva confutare specificamente gli argomenti sui quali era fondata la prima sentenza, ma doveva anche provvedere a rinnovare l’assunzione delle prove orali; inoltre, laddove il giudizio di condanna fosse fondato su di un diverso apprezzamento dell’attendibilità delle relative fonti, doveva altresì procedere al riascolto del perito e del consulente, per poter effettuare una rivalutazione totale, attesa la funzione da questi svolta nel processo e l’acquisizione dei risultati a cui l’esperto è giunto nello svolgimento dell’incarico peritale (Cass., sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 6366; Cass., sez. II, 12 agosto 2015, n. 34843; Cass., sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14649; Cass., sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14654).
L’orientamento opposto, invece, ritenendo la prova scientifica non equiparabile a quella dichiarativa, sosteneva l’assenza dell’obbligo di rinnovazione dibattimentale, in capo al giudice di appello, in caso dioverturningaccusatorio [continua..]