Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Teresa Alesci)


IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL REATO CONTINUATO, IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE NON PUÒ QUANTIFICARE GLI AUMENTI DI PENA PER I REATI SATELLITE IN MISURA PIÙ’ GRAVOSA (Cass., sez. un., 10 febbraio 2017, n. 6296) Le Sezioni Unite sono intervenute per risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto circa il potere del giudice dell’esecuzione di quantificare, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, gli aumenti di pena previsti per i reati satellite in misura superiore a quelli inflitti dal giudice della cognizione. Invero, un primo orientamento, di minore rilevanza, esclude la possibilità di rettificare in aumento la pena inflitta per le singole fattispecie criminose minori, valorizzando il principio del favor rei ed il conseguente divieto di reformatio in peius, valido anche in fase esecutiva (Cass., sez. I, 1° giugno 2016, n. 37618; Cass., sez. I, 7 giugno 2015, n. 31424; Cass., sez. I, 5 giugno 2014, n. 38331). Secondo una diversa interpretazione, il giudice dell’esecuzione è vincolato all’individuazione del reato più grave ed alla pena per esso stabilita, senza che tale vincolo ricorra quanto al trattamento sanzionatorio relativo ai reati satellite, per i quali, dunque, è possibile rideterminare la pena in maniera superiore a quella inflitta in sede di merito. La ratio di tale opzione esegetica si rinviene nel dato normativo di cui all’art. 671, comma 2, c.p.p. che fa riferimento al solo limite dell’entità complessiva della pena inflitta con il singolo titolo esecutivo dedotto per la continuazione (Cass., sez. I, 19 febbraio 2016, n. 24117; Cass., sez. I, 11 novembre 2015, n. 29941; Cass., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 29939). Preliminarmente le Sezioni Unite analizzano la ratio della disciplina della continuazione del concorso formale. Con l’art. 671 c.p.p., è stata rimessa, in sede esecutiva, la possibilità di recuperare l’operatività del vincolo della continuazione, consentendo l’applicazione di una più mite disciplina rispetto al cumulo materiale, nel caso di più condotte passate in giudicato, ma giudicate separatamente. Storicamente, dunque, l’istituto ha la funzione di mitigare il regime sanzionatorio delle sentenze del giudice di merito, e di agevolare, senza pregiudizio per le garanzie difensive, lo svolgimento di processi separati, allorquando la riunione potrebbe ritardarne la definizione in conformità con il precetto costituzionale di ragionevole durata (C. cost., ord. n. 56/2010; C. cost., sent. n. 183/2013). In secondo luogo, la stessa natura del giudizio di esecuzione depone in senso contrario alla possibilità per il giudice di applicare un trattamento sanzionatorio più grave sebbene limitatamente ai reati satellite. A tal proposito, le Sezioni Unite ritengono doveroso valorizzare [continua..]

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Fascicolo 3 - 2017