Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni unite (di Paola Maggio)


LA NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE È OBBLIGATORIA ANCHE NEI PROCEDIMENTI PER “STALKING” (Cass., sez. un., 16 marzo 2016, n. 10959) Secondo le Sezioni Unite, l’obbligo contemplato nell’art. 408, comma 3-bis, c.p.p. di dare avviso anche alla persona offesa della richiesta di archiviazione per i delitti commessi con violenza alla persona è riferibile ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti in famiglia previsti rispettivamente dagli artt. 612 bis e 572 c.p. Il ragionamento trae linfa da ragioni di ordine sistematico, combinate alla considerazione degli spazi sempre maggiori riservati ai diritti della persona offesa nell’ambito interno, europeo ed internazionale. Prendendo, in particolare, spunto dalla rinnovata attenzione penalistica verso le forme di violenza sulle donne e in genere sulle violenze domestiche, la Corte di legittimità fornisce una nozione ampia dell’espressione «delitti commessi con violenza della persona» per i quali scattano gli obblighi informativi, con una significativa dilatazione dello spazio processuale riservato alla “vittima”. Mediante una lettura dei dati legislativi nazionali, “conforme” agli indicatori europei e internazionali, si getta specifica luce sull’espressione utilizzata dal legislatore interno ricomprendendovi anche le ipotesi di «violenza morale» e si superano altresì i dubbi sulla possibilità di includere in tale novero le fattispecie che non presentano tra gli elementi costituivi del reato la «violenza fisica». Il reato di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. è stato introdotto nel nostro ordinamento dal d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. con mod. dalla legge 23 aprile 2009, n. 38. Si tratta di un delitto contro la persona, espressamente disciplinato fra quelli contro la libertà morale. Le condotte incriminate incidono sulla tranquillità psichica, sulla libera autodeterminazione e, appunto, sulla libertà morale del soggetto. Caratteristica essenziale del reato è il carattere assillante e ripetitivo delle minacce o molestie, in grado di produrre sulla vittima l’insorgere di stati di ansia e di paura tali da stravolgere le sue abitudini di vita. Spesso, peraltro, tali condotte sono prodromiche alla realizzazione di altre e ancor più gravi manifestazioni delittuose. Con la previsione suddetta il legislatore italiano ha voluto fornire una risposta a forme di aggressione particolarmente insidiose, mediante uno strumentario penalistico, civilistico e amministrativistico, capace di proteggere la vittima dal rischio della progressione di atti di violenza da parte del persecutore. Tali scelte sono state confermate da interventi successivi, volti a rafforzare la suddetta tutela repressiva e preventiva (d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv. dalla legge 9 [continua..]

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