NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO IN CASO DI OMESSO AVVERTIMENTO DEL DIRITTO AL DIFENSORE NELL’ESECUZIONE DELL’ALCOLTEST
(Cass., sez. un., 29 gennaio 2015, n. 5396)
Chiamate a pronunciarsi sul regime giuridico relativo all’omessa indicazione dei diritti difensivi al soggetto sottoposto ad alcooltest e della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui la relativa nullità deve essere eccepita dalla parte entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, secondo periodo c.p.p.
Preliminarmente, la Suprema Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, individuato negli artt. 114 disp. att. c.p.p., 356 e 354 c.p.p. e, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale costante, ribadisce che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva è riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dei parametri considerati dall’art. 168, comma 2 Codice della Strada (Cass., sez. IV, 12 febbraio 2008, n. 10850).
Se da un lato non vi sono dubbi sulla mancata configurabilità di una nullità a regime intermedio nel caso in cui sia mancato l’avvertimento, vi sono contrastanti orientamenti sulla esatta individuazione del limite temporale entro cui proporre l’eccezione e il soggetto legittimato.
Secondo una prima linea interpretativa, l’eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza, prima del compimento dell’atto o immediatamente dopo, dallo stesso interessato, sottoposto ad alcooltest (Cass., sez. IV, 04 giugno 2013, n. 36009).
Altro indirizzo giurisprudenziale affida la proponibilità dell’eccezione al solo difensore, in virtù della mancata conoscenza da parte dell’interessato circa i propri diritti difensivi; secondo tale orientamento l’eccezione dovrebbe essere sollevata subito dopo la nomina difensiva ovvero entro il termine di 5 giorni, che l’art. 366 c.p.p. concede al difensore per l’esame degli atti (Cass., sez. IV, 11 ottobre 2012, n. 44840; Cass., sez. III, 28 marzo 2012, n. 14873).
Ad avviso delle Sezioni Unite per “parte”, cui grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità, deve intendersi solo il difensore o il pubblico ministero e non anche l’indagato, soggetto privo delle idonee conoscenze tecnico– professionali necessarie per rilevare una violazione della legge processuale. Secondo l’argomentazione sostenuta con tale pronuncia, nel caso di specie non è applicabile il primo periodo del secondo comma dell’art. 182 c.p.p., secondo il quale se la parte vi assiste, il vizio deve essere eccepito, a pena di decadenza, prima del compimento dello stesso o immediatamente dopo. È presumibile, infatti, che la persona sottoposta all’accertamento non sia a [continua..]