RIESAME E MISURE CAUTELARI REALI: LA RICHIESTA PUÒ ESSERE PRESENTATA ANCHE NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE O DEL GIUDICE DI PACE DEL LUOGO IN CUI SI TROVANO LE PARTI PRIVATE O I LORO DIFENSORI
(Cass., sez. un., 13 ottobre 2017, n. 47374)
Con la sentenza in esame, le Sezioni Unite si sono pronunciate in senso affermativo in merito al quesito attinente a se la richiesta di riesame delle misure cautelari reali, di cui all’art. 324 c.p.p., debba essere presentata nella cancelleria del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, o possa anche essere presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i loro difensori – diverso dal precedente –, oppure dinanzi a un agente consolare all’estero.
La questione, però, non è nuova all’analisi della giurisprudenza di legittimità, attestatasi nel tempo su due diverse posizioni.
Nello specifico, infatti, un primo orientamento ha sostenuto che il rinvio contenuto nell’art. 324, comma 2, c.p.p. alle forme previste dall’art. 582, comma 2, c.p.p. – secondo cui le parti private e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano – operasse anche per le misure cautelari reali, purché fosse rispettato il termine di decadenza di dieci giorni per il deposito dell’istanza, non rilevando, ai fini della tempestività del gravame, che la stessa pervenisse entro lo stesso termine al tribunale competente del capoluogo di provincia (Cass., sez. un., 27 luglio 1991, n. 11; Cass., sez. III, 7 giugno 2016, n. 23369; Cass., sez. II, 19 gennaio 2017, n. 2664). A sostegno di ciò, l’addotta motivazione in base alla quale l’assenza di un’espressa deroga nel dato letterale dell’art. 324 c.p.p. ed il principio generale del favor impugnationis non offrissero motivi per ritenere adottabile per le misure cautelari reali un’interpretazione diversa rispetto a quella unanimemente condivisa per le misure cautelari personali.
Un secondo orientamento, invece, in senso più restrittivo, ha ritenuto inammissibile la richiesta di riesame presentata nella cancelleria di un tribunale diverso da quello del capoluogo della provincia in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, potendosi ad essa provvedere anche per via telegrafica o postale (Cass., sez. III, 22 marzo 2016, n. 12209 e Cass., sez. III, 22 luglio 2016, n. 31961). A fondamento dello stesso, sia la natura cautelare del provvedimento, con le necessità di semplificazione e di accelerazione che lo connotano, che il dato letterale dell’articolo in parola – il quale dispone appunto che la richiesta di riesame sia presentata direttamente nella cancelleria del capoluogo della provincia [continua..]