<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sezioni Unite (di Paola Maggio)


AMMISSIBILE IL RICORSO PROPOSTO DAL SOSTITUTO DEL DIFENSORE NON CASSAZIONISTA (Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 40517; Cass., sez. un., 28 aprile 2016, n. 40518) Le Sezioni Unite affermano l’ammissibilità del ricorso proposto da un avvocato iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell’imputato di fiducia o di ufficio, non cassazionista. Il ragionamento delle Corte si fonda su un’analisi diacronica dei dati normativi disciplinanti la possibilità per il difensore di ufficio di indicare un sostituto. In particolare si fa richiamo all’art. 97, comma 5, c.p.p. e all’art. 30, comma 3, disp. att. c.p.p., a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16, l. 6 marzo 2001, n. 60. Tali riferimenti implicano anzitutto la possibilità per il difensore di ufficio, impossibilitato ad adempiere, di incaricare un sostituto. Solo per il difensore impossibilitato ad adempiere all’incarico, che non abbia provveduto a nominare un sostituto, è stabilita la possibilità di azionare la procedura di cui all’art. 97, comma 5, c.p.p. e art. 30 disp. att. c.p.p., avvertendo immediatamente l’autorità giudiziaria, indicando le ragioni della impossibilità alla difesa (il giustificato motivo) e chiedendo la sostituzione. La base normativa è utile alla Suprema corte per superare le tre obiezioni fondanti l’istanza di rimessione (Cass., sez. I, 18 dicembre 2015, n. 6328) che aveva negato una sostituzione funzionale a sanare il difetto di legittimazione del difensore di ufficio sprovvisto della abilitazione all’esercizio delle funzioni presso la Corte di legittimità. Si segnalava infatti: la maniera episodica ed estemporanea in cui il sostituto si surroga al difensore sostituito, che mantiene la titolarità dell’ufficio defensionale, rimanendone l’unico dominus; l’identità di diritti e obblighi gravanti sul sostituto; la necessità che la sostituzione del difensore avvenga in conformità agli istituti processuali di volta in volta coinvolti e, nella specie, all’art. 613 c.p.p. Pertanto, il difensore, a seguito dell’irreperibilità dell’indagato, anziché individuare un sostituto, avrebbe potuto e dovuto rivolgersi al giudice procedente per sollecitare la designazione in suo luogo di un altro difensore di ufficio regolarmente abilitato, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 97, comma 5, c.p.p. e 30 disp. att. c.p.p. (Cass., sez. un., 11 luglio 2006, n. 24486). La Suprema corte respinge quest’impostazione perché essa non tiene conto della rimodulazione della disciplina della sostituzione difensiva ex art. 201 c.p.p., a seguito della modifica operata dall’art. 4 della l. n. 60 del 2001. Il legislatore, con un’indubbia valorizzazione dell’istituto, ha [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017