Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Le Sezioni Unite ammettono che il giudice respinga il decreto penale e solleciti il pubblico ministero a valutare la particolare tenuità del fatto (di Agostino Sabatino)


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 9 MAGGIO 2018, N. 20569 – PRES. FUMO; EST. BONI

Non è abnorme, e quindi non ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bisc.p.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'or­dine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, restituiva gli atti al pubblico ministero, invitandolo a valutare, dopo avere acquisito il certificato penale dell'imputato, se chiedere l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per denunciarne, con unico motivo, l'abnormità. Richiamata la nozione di atto abnorme, come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente ha censurato l'indebito superamento da parte del giudice delle indagini preliminari dei limiti che l'ordinamento processuale gli impone nell'esercizio della funzione di controllo sulle determinazioni del pubblico ministero in tema di esercizio dell'azione penale. Ha evidenziato che: a) a norma dell'art. 459, comma 3, c.p.p., il giudice delle indagini preliminari che sia investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, qualora non rinvenga i presupposti per pronunciare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., può respingere la richiesta, restituendo gli atti al pubblico ministero, soltanto per ragioni attinenti alla legittima introduzione del rito, alla qualificazione giuridica del fatto, oppure all'idoneità ed adeguatezza della pena in riferimento al caso concreto; b) nel procedimento per decreto non è consentito al giudice respingere la richiesta del pubblico ministero per mere ragioni di opportunità, per cui, l'unica alternativa possibile alla pronuncia della sentenza di proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., è costituita dall'emissione del decreto di condanna; c) il provvedimento di restituzione degli atti per valutare l'i­potetica applicabilità dell'art. 131-bisc.p. è abnorme, perché non consentito, tenuto conto, inoltre, che nel procedimento per decreto non potrebbe essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità, che presuppone la previa instaurazione del contraddittorio con l'imputato e determina l'effetto pregiudizievole dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale, in quanto il procedimento monitorio è caratterizzato [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018