CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 24 GENNAIO 2018, N. 3391 – PRES. CANZIO; EST. ROTUNDO
Non è estensibile ex art. 587 c.p.p., nei confronti del coimputato non impugnante concorrente nel medesimo reato, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione se la causa estintiva è maturata successivamente all’irrevocabilità della sentenza emessa nei confronti del medesimo.
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 2010, ha dichiarato V.P. e S.F. responsabili dei reati di furto e lesioni personali commessi in concorso tra loro in data 20 settembre 2006, condannandoli alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello S.F., chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste, mentre V.P. ha solo chiesto di partecipare al giudizio ex art. 587 cod. proc. pen. Con sentenza del 24 settembre 2015 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia del S. sia del coimputato non appellante V.P., per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile. I giudici di appello hanno dato atto in motivazione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e hanno deciso di aderire al filone interpretativo in base al quale il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante non era di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., affermando a tale proposito che l’unica condizione prevista dalla predetta norma è che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione nel caso di specie si sia verificata successivamente alla irrevocabilità della sentenza di condanna per il non appellante. 2. Avverso l’indicata sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nei confronti di V.P., denunciando l’inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 cod. pen., 531, comma 1, 650, comma 1, e 587 cod. proc. pen. per avere la sentenza impugnata seguito erroneamente un orientamento già disatteso da Sez. U, n. 19054/2013, Vattani, adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione. 3. La Quinta Sezione penale, con ordinanza del 2 febbraio 2017, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ma, in data 22 febbraio 2017, il Primo Presidente ne aveva disposto la restituzione ai sensi dell’art. 172 disp. att. cod. proc. pen., rilevando che la giurisprudenza di legittimità si era espressa, anche a Sezioni Unite, nel senso della non operatività dell’effetto estensivo della impugnazione nella ipotesi in cui il giudicato di condanna si sia formato per il coimputato non impugnante prima della maturazione del termine della prescrizione del reato al medesimo addebitato; e che nella ordinanza di rimessione non si prendeva argomentatamente posizione per una diversa soluzione. Con successiva ordinanza del 17 maggio 2017 la Quinta Sezione ha rimesso nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite. La Quinta Sezione ha individuato la questione oggetto del [continua..]