Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Sequestro preventivo tramite oscuramento di una pagina facebook (di Gioia Sambuco)


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V, SENTENZA 15 MAGGIO 2018, N. 21521 – PRES. LAPALORCIA; REL. DE GREGORIO

È legittimo il sequestro preventivo di una pagina facebook mediante oscuramento; le forme di comunicazione telematica (a titolo esemplificativo: blog, social network, mailing list e newsletters) pur costituendo espressione della libertà di pensiero garantita dall'art. 21 Cost., non godono delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Grosseto ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo tramite oscuramento delle pagine Facebook attribuite agli indagati/ricorrenti per il delitto di cui all'art 595 c.p., per aver ripetutamente offeso la reputazione di più persone. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso con unico atto la difesa, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione dell'art 321 c.p.p. e la mancanza di motivazione. Ha sostenuto il ricorrente che il sequestro preventivo sarebbe emanabile solo in caso di previsione della sua potenziale conferma all'esito del giudizio di merito mentre nel caso in esame non sarebbe mai possibile la confisca, derivandone l'illegittimità del provvedimento. 1.1 Col secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 21 Cost., in quanto il sequestro configurerebbe una vera e propria lesione del diritto di libera manifestazione del pensiero, come lo stesso Tribunale aveva riconosciuto, aggiungendo, però, che le pagine web non godono della stessa tutela della testata giornalistica on line ed il diverso trattamento in relazione alla possibilità di provvedimenti di sequestro integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza. All'odierna udienza il PG, Dr. Lignola, ha concluso come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Deve precisarsi “in fatto” che il provvedimento di sequestro di cui discute ha riguardato le pagine Facebook attraverso le quali i due ricorrenti avevano pubblicati messaggi o video o commenti dal contenuto reputato offensivo per le persone offese e che il Giudice per le indagini preliminari ne aveva ordinato il sequestro preventivo in relazione all'ipotizzato delitto di diffamazione, tramite l'oscuramento, prescrivendo al fornitore del servizio di renderle inaccessibili agli utenti. 1.1 Le doglianze esposte in ricorso si limitano a confutare genericamente – ma con un rapido cenno all'originale tesi per la quale il sequestro preventivo sarebbe adottabile solo nel caso in cui si possa prevedere la sua potenziale conferma a seguito del giudizio – il consolidato orientamento in proposito maturato dalla giurisprudenza di questa Corte. Da tempo, infatti è stata ritenuta la legittimità, nel rispetto del principio di proporzionalità, del sequestro preventivo di un sito web o di una pagina telematica, nel ricorrere dei presupposti del “fumus commissi delicti” e del “periculum in mora”, tramite l'impo­sizione al fornitore dei servizi internet, anche in via d'urgenza, dell'oscuramento di una risorsa elettronica o l'impedimento dell'accesso agli utenti ai sensi degli artt. 14, 15 e 16 del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, in quanto la equiparazione dei dati informatici alle cose in senso giuridico consente di' inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 6 - 2018