CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III, SENTENZA 13 OTTOBRE 2015, N. 41072 – PRES. SQUASSONI; REL. DI NICOLA
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni dell’amministratore della società è legittimo solo quando il reperimento dei beni costituenti il profitto diretto del reato presso la società sia impossibile, seppure transitoriamente, ovvero quando gli stessi non siano aggredibili, e la motivazione che lo dispone dia conto di tale impossibilità. Nel caso in cui il profitto del reato sia rappresentato da denaro o da altre cose fungibili, la confisca delle somme o del tantundem rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che lo ha percepito, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, avviene, alla luce della fungibilità di esso, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale di Napoli Nord in relazione al delitto di cui all’art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74. 2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza il ricorrente ha articolato un unico motivo di gravame, con il quale deduce la violazione di legge per carenza assoluta di motivazione affermando che l’ordinanza impugnata è stata emessa con una motivazione apparente in relazione al secondo punto del ricorso presentato dalla difesa, atteso che il tribunale aveva disposto la restituzione dei beni sul presupposto che condizione essenziale per procedere al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’amministratore della persona giuridica fosse l’impossibilità anche “transitoria e reversibile”, di poter apprendere il profitto diretto (o il frutto del reinvestimento dello stesso) tra i beni nella disponibilità della (omissis) sarl, percettrice del vantaggio fiscale e quindi del diretto profitto del reato. Di tale accertamento non vi sarebbe traccia ne’ nel provvedimento di sequestro e neppure nella richiesta di sequestro del pubblico ministero e negli atti processuali. Il tribunale cautelare avrebbe tuttavia omesso di considerare che nel caso di specie il profitto del reato contestato al (omissis) e al (omissis) ed ai loro complici consisteva nell’omesso versamento delle suindicate somme ai fini dell’Iva e quindi in un risparmio di spesa per la società in parola, non integrante una res economicamente valutabile, materialmente entrata, incrementandolo, nel patrimonio della società e/o dalla medesima conseguita a seguito, in occasione e/o a causa della perpetrazione delle condotte delittuose per cui si procede, di guisa che l’accusa non doveva accertare alcunché al riguardo mentre la parte, onde evitare l’apprensione dei beni propri in luogo di quelli societari, avrebbe dovuto fornire la prova (quasi del tutto impossibile, attesa la fungibilità del denaro) che quelle somme – proprio quelle somme relative all’imposta evasa – fossero ancora individuabili nelle casse sociali, onde consentire l’aggressione diretta con relativa applicazione della misura ablatoria reale. Secondo il ricorrente, peraltro, una diversa interpretazione – allorquando si versi, come nella specie, in ipotesi di fatti reato dalla cui condotta illecita non derivi un positivo incremento economicamente valutabile del patrimonio da aggredire – renderebbe di fatto inapplicabile la normativa di cui all’articolo 1, comma 147, legge 27 dicembre 2007, numero 244. 3. Gli interessati [continua..]