Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Sequestro e Internet: dalle Sezioni Unite una soluzione equilibrata ma "creativa" (di Antonio Pulvirenti)


Depositate le motivazioni della sentenza emessa il 29 gennaio 2015 dalle Sezioni Unite penali della Cassazione, con la quale, in relazione al divieto di sequestro preventivo, la stampa informatica è stata equiparata alla stampa cartacea. La decisione della Corte s’incentra sull’esigenza di dare al termine “stampa”, contenuto nella legge n. 47/1948, un’interpretazione evolutiva, che adegui il significato di tale concetto alle nuove tecnologie attraverso le quali oggi si esercita diffusamente la libertà di manifestazione del pensiero. L’estensione concettuale, tuttavia, non è generalizzata, ma limitata ai prodotti editoriali di tipo professionale, che si distinguono da tutti gli altri (blog, social-network, forum) per il fatto di dover osservare determinate prescrizioni normative finalizzate a rendere identificabile il responsabile della pubblicazione. Questa delimitazione, secondo l’Autore, rende ragionevole la soluzione ermeneutica adottata dalla Corte, sebbene il suo iter argomentativo appaia, in molteplici punti, oltrepassare i confini dell’ermeneutica e svelare una vera e propria natura creativa.

Seizure and Internet: the Supreme Court judgement

Filed the written judgment issued January 29, 2015 by the United Sections of the Criminal Cassation, with which, for the prohibition of seizure, the computer press has been equated to the print media. The Court’s decision focuses on the need to give the term “printing”, Act No. 47/1948, an evolutionary interpretation, that adapts the meaning of this concept to new technologies which today is practiced widely freedom of expression. The conceptual extension, however, is not universal, but limited to publishing of professional, distinguished from all other (blogs, social networks, forums) for the fact of having to comply with certain regulatory requirements aimed at making the identifiable responsible for the publication. This delimitation, according to the author, makes reasonable solution hermeneutics adopted by the Court, although its process of argumentation appears, in several respects, beyond the confines of hermeneutics and reveal a true creative nature.

LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE COLMA UN VUOTO DI TUTELA La questione decisa dalle Sezioni Unite penali, nella sentenza che si annota, è il frutto di un lungo e acceso dibattito maturato negli ultimi anni in dottrina e giurisprudenza [1]. La questione, di grande rilevanza pratica, è quella dell’applicabilità all’informazione prodotta per via telematica delle medesime guarentigie costituzionali prescritte per la stampa cartacea. Nello specifico, alle Sezioni Unite, sulla scia di un orientamento negativo fin qui consolidatosi nella giurisprudenza delle sezioni semplici [2], si chiedeva di stabilire se anche all’informazione effettuata tramite internet fosse applicabile il limite sancito dall’art. 1, comma 1, r.d.lg. n. 561/1946, a presidio della libertà di informazione di cui all’art. 21 Cost., ovvero il divieto di disporre, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle legge [3], il sequestro preventivo dei giornali e delle altre pubblicazioni (ferma restando l’applicabilità del sequestro probatorio «di non oltre tre esemplari dei giornali o delle pubblicazioni o stampati che importino una violazione della legge penale»). La soluzione adottata dal massimo consesso della Cassazione penale, come meglio vedremo da qui a poco, è stata una soluzione di equilibrio, volta cioè a riconoscere la suddetta equiparabilità ma in modo non indiscriminato, posto che la sentenza annotata ha sì previsto la sequestrabilità a fini esclusivamente probatori di un numero predeterminato di copie del prodotto editoriale originato da internet, ma soltanto per quei giornali telematici che si siano assoggettati alle medesime regole di identificabilità e di assunzione di responsabilità normativamente previste per la stampa cartacea. Tale soluzione ha quindi disatteso le aspettative sia di chi, in nome di una presunta maggiore potenzialità diffamatoria della comunicazione telematica, ne giustificava un minus di tutela in ambito cautelare [4], sia di chi, in modo forse eccessivamente illusorio, sperava nel riconoscimento di una sorta di liberalizzazione assoluta del mondo di internet [5]; e si è, invece, allineata alla logica, per certi versi compromissoria, di cui all’art. 21 Cost.: la libertà di stampa, essendo di vitale importanza per la democraticità di un qualsiasi ordinamento, non può tollerare censure o misure sospensive di tipo autoritario neanche laddove vi sia il fondato sospetto che il suo esercizio abbia trasmodato i confini della liceità e abbia assunto un contenuto diffamatorio, sempre che colui che la esercita se ne assuma preventivamente la piena responsabilità e si renda quindi suscettibile di punizione tutte le volte in cui, a conclusione del processo, l’ipotesi diffamatoria trovi conferma nel giudicato penale. Valutato sotto [continua..]

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Fascicolo 6 - 2015