Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Sequestro e internet: un difficile binomio tra "vecchie" norme e "nuove" esigenze (di Antonino Pulvirenti)


Le esigenze preventive e probatorie che si annidano nel composito (e deregolamentato) “macrocosmo informatico” costituito dalla rete internet (im)pongono con impellenza all’attenzione dell’interprete e del legislatore istanze di adeguamento del dato normativo di riferimento. Nel silenzio legislativo, la giurisprudenza ha adottato, pur non senza disagio, soluzioni eterogenee (anche se sempre accomunate dalla cifra stilistica dell’horror vacui) e di compromesso che mal si conciliano con i dettami costituzionali e convenzionali.

L’A. ricostruendo analiticamente i tratti salienti della disciplina normativa di riferimento, dopo essersi soffermato sulle opzioni esegetiche individuate dai vari formanti giurisprudenziali, individua il “punto di svolta” del tema in argomento nel quadro dell’ormai consolidato sistema della multilevel governance.

Seizure and internet: a "difficult" combination between old standards and new requirements

The preventive and evidentiary requirements that are located in the composite (and unregulated) “internet world” (im)pose with urgency to the attention of the interpreter and the legislature instances of adjustment as the reference standard. In the silence of legislation, case law adopted, though not without discomfort, heterogeneous solutions and compromise that do not accord with the indications of constitutional and conventional.

The Author analytically reconstructing the salient features of the legal framework, having dwelt on the options identified by various exegetical forming jurisprudence, find the “turning point" of the issue in question within the framework of the consolidated system of multilevel governance.

  1. IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI SEQUESTRO DELLA STAMPA Si dibatte, in giurisprudenza e in dottrina, in ordine alla possibilità di disporre il sequestro probatorio o preventivo di un sito internet o di un altro mezzo di comunicazione a questo tecnicamente assimilabile (ad esempio, il blog) [1]. Chi risolve positivamente questo dubbio, si interroga ulteriormente sui limiti entro i quali tali misure reali sono ammesse. La questione, lungi dal potersi definire risolta, origina dal silenzio del legislatore su tale tema, posto che né il codice di procedura penale né altre leggi speciali successive ad esso hanno, fin qui, affrontato esplicitamente il problema. La soluzione del quale, conseguentemente, passa attraverso il tentativo ermeneutico di “adeguare” il significato di norme preesistenti (storicamente nate per altre esigenze) alle nuove “emergenze” tecnologiche, pur con tutti i limiti e rischi che un’operazione di tal genere inevitabilmente comporta. Si tratta, invero, da un lato, di “maneggiare con cura” una materia che risulta fortemente condizionata dal punto di vista costituzionale e, da un altro lato, di non lasciarsi andare alla tentazione di porre in essere, nella colpevole inerzia del legislatore, una vera e propria manipolazione “machiavellica” di norme anelastiche. Per quanto, cioè, possa essere individuata, in astratto, una lettura adeguatrice delle norme esistenti che, sotto il profilo finalistico, ne determini l’allineamento ai principi costituzionali afferenti al tema; occorre prima, sotto il profilo metodologico, verificare che tale lettura non oltrepassi quel tasso di elasticità semantica di cui gode ogni disposizione normativa e, travalicato il quale, la norma stessa non viene più “interpretata” ma “creata” (o, volendo rendere in altro modo l’idea: non ci si limita più ad esplorare e massimizzare il potenziale concettuale della disposizione linguistica, ma lo si integra contenutisticamente a dispetto di argini letterali ben delimitati). Il dato normativo prioritario dal quale muovere è rinvenibile nell’art. 21 Cost., la cui tecnica di formulazione, com’è noto, ha una duplice natura: di principio e di dettaglio. La norma di principio è solennemente enunciata nel primo comma della disposizione, ove è riconosciuto a «tutti» il «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»; la normativa diviene di dettaglio (a tratti, quasi di tipo codicistico) nei commi successivi, allorquando la Carta fondamentale innalza il livello della tutela a vantaggio di quella specifica forma di manifestazione del pensiero che è costituita dalla «stampa». Di questa, infatti, viene garantito il libero esercizio sia in fase preventiva, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio