CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 11 DICEMBRE 2014, N. 51660 – PRES. REL. DE ROBERTO
Per l’adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, c.p.p., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 31 maggio 2014, il Tribunale di Genova, adito in sede di riesame, confermava l’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Chiavari che aveva disposto, su istanza di Domenico Franzese e Rosalba Anoia, persone offese costituitesi parti civili nei confronti di Giuseppe Zambito, il sequestro conservativo fino all’importo di euro 100.000 dei beni mobili ed immobili e dei crediti dell’imputato, cui erano stati contestati reati concernenti armi ed esplosivi nonché il reato di danneggiamento aggravato, per aver commissionato al coindagato Berardi di procurarsi un ingente quantitativo di esplosivo allo scopo di far esplodere l’autovettura del Franzese, ufficiale di polizia giudiziaria e cognato dello Zambito, arrecando gravissimi danni morali e materiali allo stesso Franzese ed alla sua famiglia. Rilevava il giudice del riesame, quanto al periculum in mora, contestato dallo Zambito, che esso può derivare sia da una situazione che faccia apparire fondato un futuro depauperamento del patrimonio del debitore sia da una situazione oggettiva e cioè dalla inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in relazione all’entità del debito. E ciò perché l’art. 316 cod. proc. pen., diversamente dalla previsione dell’art. 671 cod. proc. civ., richiama la mancanza delle garanzie delle obbligazioni, oltre che la possibilità di una dispersione delle garanzie stesse; così postulando, quale condizione per accedere alla richiesta di tale misura cautelare l’inadeguatezza delle garanzie patrimoniali rispetto all’obbligazione, in modo che debba venir ad esserne evitata la diminuzione. Osservava ancora il Tribunale che l’imputato, pensionato, aveva una modesta capacità reddituale e l’immobile sequestrato costituiva l’unico cespite di sua proprietà in grado di rappresentare la garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, tenuto anche conto della gravità dei fatti addebitati e della pluralità delle persone offese. Ricorre per cassazione Giuseppe Zambito con atto sottoscritto dal suo difensore, avv. Fabio Maggiorelli, deducendo violazione dell’art. 316 cod. proc. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al ritenutopericulum in mora. Il ricorrente segnala, più in particolare, come la giurisprudenza più recente (di cui espone una breve silloge) sia orientata verso la linea interpretativa in base alla quale per assentire il sequestro conservativo non è sufficiente, come ritenuto dal giudice a quo, la mera incapienza patrimoniale, occorrendo, in ogni caso, il pericolo di dispersione della garanzia, il rischio, cioè, che la disponibilità del bene possa venir meno per effetto di condotte di impoverimento, la [continua..]