Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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La legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione: auspicabile un intervento delle Sezioni Unite? (di Gaspare Dalia)


Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte di cassazione, partendo dal distinguo tra legittimazione e interesse alla proposizione di impugnazione della parte civile avverso una sentenza dichiarativa di prescrizione del reato resa già in primo grado, pone forti limiti alle pretese risarcitorie della vittima del reato in presenza di un proscioglimento in rito, creando un apparente contrasto giurisprudenziale per la cui risoluzione si dovrà tener conto, peraltro, del recepimento nel nostro ordinamento della direttiva 2012/29/UE.

The right of appeal by the civil party of a sentence which has declared the extinction of the crime: is necessary an intervention by the United Sections of the S.C.?

With the judgment in question, starting from the distinction between legitimacy and interest of the civil party to appeal a sentence which had declared the extinction of the crime, the Supreme Court of Cassation puts strong limits to claims for compensation of crime victims in case of a ritual acquittal, creating an apparent conflict of case law for the resolution of which it must take into consideration, however, the transposition of directive 2012/29/EU.

 

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DISCIPLINA DELLE IMPUGNAZIONI E DIVERSIFICAZIONE DEI POTERI DI CENSURA La sentenza in commento [1] si inserisce nell’ambito di un nutrito novero di pronunce con cui la Suprema Corte ha preso posizione sulla controversa questione dell’impugnabilità – per mano della costituita parte civile – della sentenza di proscioglimento resa dal giudice di prime cure a cagione della estinzione del reato per intervenuta prescrizione [2]. Com’è noto, la disciplina delle impugnazioni contenuta nel libro IX del codice di procedura penale si sostanzia in un sistema differenziato del potere di doglianza in capo alle diverse parti [3]. Per quanto qui d’interesse, occorrerà aver riguardo alla previsione dell’art. 572 c.p.p. che, attribuendo alla parte civile (come pure alla persona offesa e agli enti e alle associazioni intervenuti a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p.) il mero potere di sollecitazione del pubblico ministero affinché questi proponga appello agli effetti penali [4], ne delimita in negativo la legittimazione ad impugnare, circoscrivendola all’impugnazione ai soli effetti civili [5]. Sul punto, infatti, è esplicito l’art. 576 c.p.p. nel prevedere che la parte civile «può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio» [6]. Ebbene, il problema che viene in rilievo nella sentenza in commento attiene proprio a tale ultima locuzione, e cioè all’ampiezza del potere di appello della parte civile in presenza di una sentenza di proscioglimento [7]. Giova precisare, in effetti, come il nostro ordinamento processuale distingua, con riguardo alle sentenze diverse da quella di condanna, pronunciamenti di proscioglimento e di assoluzione. Il primo concetto può essere ritenuto di genus, giacché esso ricomprende sia le decisioni di merito (che, per l’appunto, sono dette “di assoluzione”), sia quelle di mero rito (proscioglimento con declaratoria di non doversi procedere). La questione che qui ci occupa attiene alla seconda delle richiamate figure e, più precisamente, ad una decisione ex art. 531, comma 1, c.p.p., in virtù dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. LA QUESTIONE DEVOLUTA ALLA CORTE DI CASSAZIONE Il “nervo scoperto” è connesso alla difficoltà di fornire una risposta piana al quesito inerente all’im­pugnabilità di una tale pronuncia ad opera della parte civile [8]. Nella vicenda sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, il ricorrente si doleva del fatto che il giudice dell’appello – nel confermare la sentenza di primo grado dichiarativa dell’estinzione del [continua..]

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