Cass., Sez. III, Sent. 17 dicembre 2018, n. 20781 – Pres. Rosi; Rel. Socci
La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre, o di valutare, l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell’art. 86 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 può essere impugnata dal p.m. con ricorso per cassazione, non ostandovi la previsione dell’art. 448 comma 2-bis, c.p.p., introdotta dall’art. 1, comma 50, della l. 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l’illegalità della misura di sicurezza, che deve ritenersi sussistente quando nessuna analisi del giudice del patteggiamento è stata effettuata sulla sussistenza o no delle condizioni di applicabilità della misura di sicurezza; l’interpretazione diversa dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. sarebbe palesemente incostituzionale, in quanto non consentirebbe il ricorso in Cassazione come previsto dall’art. 111 Cost. per le decisioni sulla libertà personale.
[Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo con sentenza di patteggiamento del 4 luglio 2018 applicava a [Omissis] la pena di anni 3 e mesi 9 di reclusione ed € 14.000,00 di multa, relativamente ai reati di cui all’art. 73, comma 1, T.U. stup. unificati con la continuazione; disponendo altresì confisca, con distruzione della droga in sequestro. 2. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia, ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge (art. 86, T.U. stup.) per l’omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione. Il giudice non ha ordinato l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, come espressamente previsto dalla norma (art. 86, T.U. stup.), né ha motivato sull’assenza di pericolosità che legittimerebbe l’omessa applicazione della misura di sicurezza pur con una condanna a pena superiore ai tre anni; l’imputato si trova illegalmente sul territorio dello Stato, senza occupazione, e pienamente inserito nel circuito dello spaccio di diversi stupefacenti. 3. Ha proposto ricorso in Cassazione anche l’imputato, tramite difensore con due distinti motivi di ricorso. 3.1. Violazione di legge, relativamente all’art. 73, quinto comma, T.U. stup. per omessa valutazione della qualificazione del fatto nell’ipotesi autonoma di lieve entità. Solo uno degli involucri contenenti lo stupefacente è stato sottoposto ad analisi qualitative, per gli altri si è solo presunto fosse della stessa natura e purezza di quello analizzato. In mancanza di una certezza sulla qualità della sostanza stupefacente, e del suo principio attivo, doveva qualificarsi il fatto ex art. 73, quinto comma, T.U. stup. 3.2. Mancanza della motivazione relativamente alla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129, cod. proc. pen. Hanno chiesto, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato. 4. La Procura Generale della Suprema Corte di Cassazione [Omissis] ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione del condannato dal territorio dello Stato e di dichiarare inammissibile il ricorso dell’imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso dell’imputato risulta inammissibile, in quanto proposto nei casi non previsti dalla legge. Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per [continua..]