Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Sentenza irrevocabile di condanna, illegittimità costituzionale sull'apparato sanzionatorio e potere del giudice dell'esecuzione di rimodulare la pena


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE UNITE, SENTENZA 14 OTTOBRE 2014, N. 42858 – PRES. SANTACROCE; REL. IPPOLITO

1. Successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, comporta la rideterminazione della pena che non sia stata interamente espiata da parte del giudice dell’esecuzione.

2. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionalità dell’art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p., il giudice dell’esecu­zio­ne, ai sensi dell’art. 666, comma 1, c.p.p. e in applicazione dell’art. 30, comma 4, della l. 11 marzo 1953, n. 87, potrà affermare la prevalenza della circostanza attenuante, sempreché una simile valutazione non sia stata esclusa nel merito dal giudice della cognizione, secondo quanto risulta dal testo della sentenza irrevocabile.

3. Per effetto della medesima sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, è compito del pubblico ministero, ai sensi degli artt. 655, 656 e 666 c.p.p., richiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della pena inflitta all’esito del nuovo giudizio di comparazione.

      [Omissis] CONSIDERATO IN DIRITTO La questione di diritto implicata dall’ordinanza di rimessione può essere enunciata nei seguenti termini: ‘Se, successivamente a una sentenza irrevocabile di condanna, la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa dalla norma incriminatrice, idonea a mitigare il trattamento sanzionatorio, possa comportare una rideterminazione della pena in sede di esecuzione’. Sulla richiesta d’inammissibilità formulata dal Procuratore generale, osserva il Collegio che, nel richiedere al giudice dell’esecuzione la rideterminazione della pena nei confronti di Gatto, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 251/2010, il Procuratore della Repubblica di Napoli aveva implicitamente, ma inequivocabilmente, risolto la questione controversa in senso positivo, mentre il giudice rigettò la richiesta adottando la contraria soluzione. Con l’impugnazione proposta, il ricorrente deduce la nullità del provvedimento adottato dal giudice per violazione di legge. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, da un lato, evidenziando l’inesistenza del potere del giudice dell’esecuzione di adottare statuizioni d’uf­fi­cio e, dall’altro lato, facendo riferimento alle successive vicende normative e istituzionali intervenute in materia (la declaratoria d’illegittimità parziale della l. 21 febbraio 2006, n. 49, adottata dalla Corte costituzione con la sentenza n. 32/2014 e la l. n. 10/2014 relativa al fatto di lieve entità concernente il possesso e lo spaccio di droga). La questione controversa, per come sopra sintetizzata, era stata posta a fondamento della richiesta del Pubblico ministero napoletano, per cui non sussiste alcuna violazione del principio della domanda di parte (art. 666, comma 1, c.p.p.), essendo inequivocabilmente sottesa alla richiesta del P.M. di rideterminazione della pena la sostenuta possibilità che il giudice dell’esecuzione, nel caso in esame, dovesse e potesse procedere a riformulare il giudizio tra le circostanze eterogenee, statuendo la prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5, d.p.r., cit.) sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, c.p., valutazione inibita al giudice della cognizione dall’art. 69, quarto comma, c.p., poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte cost., sentenza n. 251/2012). Ciò rende infondato anche il secondo rilievo addotto dal Procuratore generale. La sopravvenuta declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32/2014 e il successivo d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, conv., con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10, non privano di contenuto la domanda del [continua..]

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Fascicolo 3 - 2015