Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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La rinnovazione obbligatoria della prova in appello: problematiche applicative (di Mariangela Montagna (Professore associato di Diritto processuale penale – Università degli Studi di Perugia))


Per la rinnovazione della prova in appello, l'art. 603, comma 3-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando), prevede che, in caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione del­l'istruzione dibattimentale. La norma è stata introdotta al fine di recepire a livello normativo le indicazioni emerse in seno alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo riguardo alla tutela del diritto dell'imputato sancito dall'art. 6, § 1, C.e.d.u. nei casi di un giudizio d'impugnazione che dovesse concludersi con sentenza di condanna, ribaltando il giudizio assolutorio della prima istanza, senza aver provveduto ad un esame diretto delle prove. Impostazione, peraltro, fatta propria dalla Corte di cassazione in più interventi a Sezioni Unite.

Il dettato normativo dell'innovato comma, facendo ricorso all'espressione “il giudice dispone”, sembra voler escludere ogni tipo di discrezionalità da parte dell'organo giudicante e configurare una rinnovazione “obbligatoria” al sussistere dei presupposti nello stesso comma contemplati. A fronte della perentorietà di siffatta norma, tuttavia, si pone il problema di capire se l'automaticità della rinnovazione, per come emerge dalla norma, possa essere modulata a fronte di specifiche condizioni.

Evidence in criminal appeal: some doubts in implementation of a new rule

For the renewal of the evidence on appeal, the art. 603, paragraph 3 bis, c.p.p., introduced by art. 1, paragraph 58, l. 23 June 2017, n. 103 (c.d. Orlando reform), provides that, in the event of an appeal by the public prosecutor against a sentence of acquittal for reasons regarding the assessment of the witness, the judge provides the renewal of the statement of evidence. The law was introduced in order to incorporate on a normative level the indications emerged in the jurisprudence of the Court of Strasbourg regarding the protection of the right of the accused ratified by art. 6, § 1, C.e.d.u. The European Court of Human Rights reiterates that where an appellate court is called upon to examine a case as to the facts and the law and to make a full assessment of the question of the applicant's guilt or innocence, it cannot, as a matter of fair trial, properly determine those issues without a direct assessment of the witness.

 
PREMESSA La rinnovazione della prova in appello è tema che, specialmente negli ultimi anni, è stata al centro del dibattito in dottrina e giurisprudenza. Anche il legislatore è intervenuto sulla norma regolatrice nel codice di rito dei presupposti che legittimano l'integrazione probatoria nel giudizio di secondo grado, prevedendo una rinnovazione obbligatoria della prova dichiarativa in caso di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento ove l'appello si fondi su censure attinenti alla valutazione della prova dichiarativa (art. 603, comma 3-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 58, l. 23 giugno 2017, n. 103). L'argomento, di particolare rilevanza per la strutturazione del tipo di controllo da attribuire al giudizio d'appello ed il rispetto di diritti fondamentali dell'individuo, malgrado l'interpo­la­zione di recente apportata all'art. 603 c.p.p., presenta, tuttavia, ancora molti dubbi interpretativi. APPLICAZIONI INTERPRETATIVE Un esempio delle problematiche applicative che possono sorgere a fronte del nuovo innesto normativo è dato da una recente sentenza della Corte d'appello di Napoli [1] in cui, rigettando le richieste di rinnovazione della prova mosse dagli appellanti (pubblico ministero e parte civile), si afferma che “la rinnovazione del dibattimento è necessaria solo se vi sia una qualche evidenza che possa essere “influente al fine del ribaltamento della decisione”, poiché, ove la valutazione del giudice appaia del tutto corretta e non censurabile, la conferma della sentenza è possibile de plano”. Tale affermazione offre lo spunto per talune riflessioni circa il carattere obbligatorio che la rinnovazione della prova in appello sembra assumere ai sensi del nuovo art. 603, comma 3-bis, c.p.p. e sui presupposti al sussistere dei quali scatta tale obbligatorietà, oltre che sui parametri che potrebbero modulare l'azione del giudice d'appello. Nella fattispecie, dopo una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, adottata in primo grado dal Giudice Monocratico del Tribunale di Benevento (sezione distaccata di Airola), il pubblico ministero, ed anche le parti civili ex art. 576 c.p.p., avevano proposto appello avverso il pronunciato assolutorio, chiedendo la condanna degli imputati. Nei motivi d'appello si contestava un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e si prospettava una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale allo scopo di visionare una videocassetta riguardante i fatti contestati agli imputati e relativi alla notte tra il 31 luglio ed il 1° agosto, vale a dire il momento in cui secondo l'accusa gli imputati ponevano in essere la condotta incriminatrice. A fronte di tale richiesta, i giudici d'appello napoletani, dopo aver richiamato il dibattito giurisprudenziale sviluppatosi sul punto e, in particolare, l'interpretazione fatta propria [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018