Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La rinnovazione istruttoria in grado d'appello: le Sezioni Unite si pronunciano anche sull'overturning in melius


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 3 APRILE 2018, N. 14800 – PRES. CANZIO; REL. DE AMICIS

Nell’ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado.

> < [Omissis] CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite può sinteticamente riassumersi nei termini di seguito indicati: “Se il giudice di appello, investito della impugnazione del­l’imputato avverso la sentenza di condanna con cui si deduce la erronea valutazione della prova dichiarativa, possa pervenire alla riforma della decisione impugnata, nel senso della assoluzione, senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado”. 2. Il tema della rinnovazione dibattimentale del giudizio di appello in presenza di una diversa valutazione di prove orali decisive è stato già affrontato in linea generale da questa Corte, che ha affermato il principio secondo cui la previsione contenuta nell’art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del p.m. avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito di giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata affermando la responsabilità penale dell’impu­tato, senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487). La Corte ha successivamente ribadito tale principio con riferimento al giudizio abbreviato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785), stabilendo che è affetta da vizio di motivazione, per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell’imputato, in riforma di una sentenza assolutoria emessa all’esito di un giudizio abbreviato non condizionato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto al­l’esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni. La linea interpretativa tracciata con le richiamate pronunce poggia su una considerazione che assume un rilievo centrale nella ricostruzione dei tratti fondamentali del sistema processuale penale: mentre il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna, operato dal giudice di appello pur senza procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, è perfettamente in linea con il principio della presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen., diversamente è da [continua..]

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Fascicolo 5 - 2018