Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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I progetti di riforma del d.lgs. 231/2001 in Parlamento, tra aspettative e anticipati traguardi (di Alessandro Bernasconi)


Due proposte di legge del d.lgs. 231/2001 sono all’esame del Parlamento; una concerne l’organismo di vigilanza, il problema della responsabilità da reato delle piccole imprese, i reati commessi dalle banche e l’istituto del commissario giudiziale; l’altra tratta dei modelli di organizzazione e dell’onere della prova nel processo penale de societate, della indipendenza dell’organismo di vigilanza, dei rapporti tra confisca e sequestro preventivo. Parallelamente, la riforma della legislazione antiriciclaggio ha rimosso dall’ordinamento gli obblighi di segnalazione dell’organismo di vigilanza e la relativa responsabilità penale dei suoi componenti.

Law 231/2001 Reform Programs in Parliament: expectations and anticipated goals

Two law 231/2001 reform programs will be examined by Parliament; the one project deals with corporate control boards, crimes committed by small companies, crimes committed by banks and manager appointed by the judge; the other deals with compliance programs and their role in criminal proceedings against companies, independence of corporate control boards, forfeiture and seizure. At the same time, an anti-money laundering reform law anticipated an important profile common to both projects: the criminal liability of the members of corporate control board, due to omissions of anti-money laundering reports, has been removed from the law.

Due proposte di legge in materia di responsabilità degli enti da reato sono state presentate – una per iniziativa della maggioranza di governo, l’altra dell’opposizione – nei mesi scorsi in parlamento con l’intento di riarticolare taluni snodi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Prima che il loro iter venisse tracciato, la profonda rivisitazione della normativa di contrasto del riciclaggio [1] – il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (noto nel gergo anche come “l’altra 231”) –, ha anticipato una modifica patrocinata da entrambi i progetti: la rimozione della responsabilità penale dei componenti dell’organismo di vigilanza per omes­se segnalazioni di infrazioni alle disposizioni dell’anti-money laundering. La prima proposta di riforma, del novembre 2016, caldeggia due temi cari all’opposizione parlamentare (Lega Nord) [2]: la tutela della piccola impresa, da un lato, la repressione dei reati degli istituti bancari, dall’altro. Essa muove dalla consapevolezza che il d.lgs. n. 231 del 2001 è stato sottoposto a una duplice torsione: le grandi società (con in testa associazioni quali Confindustria e A.B.I.) hanno escogitato variegati escamotages per disapplicarlo o anestetizzarlo, mentre il governo aveva istituito una commissione interministeriale con il compito di riformarlo (mostrandosi sensibile al canto delle sirene delle predette associazioni di categoria) [3]. La proposta parlamentare persegue una razionalizzazione e il potenziamento dei contenuti del decreto del 2001; un progetto ispirato alla logica del doppio binario: contrastare più efficacemente i reati che germinano nelle corporation, snellire – in via speculare – i controlli sulle piccole imprese, per loro natura non in grado di sopportare sia le sanzioni previste dal decreto del 2001, sia i costi dei modelli di organizzazione volti a prevenire la responsabilità  connessa agli illeciti dell’impresa medesima. Il rafforzamento del d.lgs. n. 231 del 2001 si impernia sui ruoli dei modelli di organizzazione (in funzione “anti-reato”) e degli organismi di vigilanza interni alle suddette aziende. Tra i punti qualificanti,  si può osservare la eliminazione della possibilità (exart. 6 comma 4-bis d.lgs. n. 231 del 2001) di assegnare i compiti dell’organismo di vigilanza al collegio sindacale (facoltà poi trasformata in obbligo, per gli istituti di credito, dalla Banca d’Italia); l’abolizione del divieto di commissariamento giudiziale per banche, intermediari finanziari e assicurazioni, cioè il privilegio di cui godono questi attori economici; in via speculare, l’applicabilità – nel processo penale, anche in sede cautelare – delle sanzioni interdittive più incisive [4]; la sottrazione ai rigori [continua..]

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Fascicolo 5 - 2017