Diretta a regolamentare le istanze di snellimento procedimentale ed invocata al fine tutelare la privacy dei soggetti interessati (o, comunque, coinvolti) da una arbitraria diffusione dei dialoghi captati ed, allo stesso tempo, tesa a garantire il diritto di cronaca, la nuova disciplina sulle intercettazioni sembra non trovare alcun successo nella platea dei destinatari. Gli operatori del diritto denunciano le criticità di una normativa che sembra comprimere oltremodo le garanzie dell’imputato, inspessendo i compiti riservati alla p.g., che sfuggono al reticolato dei diritti difensivi. Infine, in un macchinoso sistema di annotazioni e trascrizioni, paiono non pervenuti i diritti processuali della persona offesa, esclusa dalla procedura di selezione delle intercettazioni. La riforma Orlando, poi, cristallizza le perplessità di quanto già previsto dalla giurisprudenza in riferimento alle intercettazione mediante captatore informatico.
The interception reform: a waltz of an unordered orchestra Directed to regulate the instances of procedural streamlining and invoked to protect the privacy of the subjects involved (or, in any case, involved) by an arbitrary diffusion of the dialogues captured and, at the same time, aimed at guaranteeing the right to report, the new discipline on interceptions seem to find no success in the audience of the recipients. Lawyers denounce the critical issues of legislation that seems to compress the defendant’s guarantees, by exaggerating the duties reserved for p.g., which escape the cross-linking of defensive rights. Finally, in a complicated system of annotations and transcripts, the procedural rights of the injured person appear to be missing, excluded from the wiretapping selection procedure. The Orlando reform, then, crystallizes the perplexities of what already provided for by the jurisprudence in relation to interception by means of an electronic sensor.
UNA OCCASIONE PERDUTA
È, ormai, prossimo il termine per l’applicazione delle nuove norme in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni [1] introdotte con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 [2].
L’acclamata riforma sulle intercettazioni [3], attesa da anni e con aspettative a tutto tondo e multidirezionali (nel senso che ci si attendeva degli innesti tali da migliorare complessivamente la disciplina, mondandola da un serie numerosa di criticità di differente natura) [4], aveva in nuce lo scopo di regolamentare uno strumento le cui peculiarità ponevano problematiche sempre attuali e sempre nuove [5]. L’indispensabilità di tale mezzo di ricerca della prova, insieme alla sua connaturata ingerenza nella sfera personale dei soggetti attinti, aveva, infatti, reso il terreno della disciplina delle intercettazioni particolarmente “arato” dalla giurisprudenza e fortemente scivoloso all’atto dell’individuazione del giusto punto di equilibrio tra esigenze investigative e diritti di quanti rimanevano avvinti nelle maglie captative, con o senza ruolo processuale. Allo stesso modo, la delicatezza degli interessi sottesi, aventi rango costituzionale, non consentiva di ritardare ulteriormente l’installazione di una argine, da parte del legislatore, a quelle interpretazioni giurisprudenziali (rectius prassi) certamente violative del giusto processo, che stravolgevano o vanificavano i divieti processuali [6].
Tuttavia, le buone occasioni difficilmente si presentano e facilmente si perdono. Così, il decreto legislativo “intercettazioni” si innesta, quindi, su una strenua difesa del diritto alla riservatezza che non può essere immolato sull’altare dell’efficienza (che si traduce molte volte in celerità) dell’attività investigativa. Da queste buone e massicce premesse è stato, però, partorito un modesto, quanto criticabile, prodotto normativo. Il legislatore delegato, abdicando costantemente in favore di una giurisprudenza creativa, ha perso, infatti, l’occasione di regolamentare un prezioso (ed alle volte indispensabile, giacché spesso rappresenta l’unica prova che cementa l’accertamento di responsabilità) [7] mezzo di ricerca della prova, ovvero ancora di disciplinare le intercettazioni di comunicazioni mediante nuove tecnologie.
Del resto, le garanzie di riservatezza vengono costantemente indebolite dal ricorso a tecnologie sempre più sofisticate ed invasive di captazione delle comunicazioni [8], come anche dei flussi di dati [9], sicché appariva più che mai indispensabile una disciplina che tentasse di conciliare i poteri investigativi dell’Autorità giudiziaria (senza limitarli nell’an e nel quomodo) [10] con la tutela dei [continua..]