Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Nel procedimento di riesame, il diritto di difesa ad esaminare gli atti si esercita mediante il materiale accesso alla cancelleria del Tribunale


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 5 APRILE 2016, N. 16387 – PRES. GENTILE; REL. D’ARRIGO

Nel procedimento di riesame, il diritto di visionare gli atti di indagine è assolutamente garantito nei tre giorni anteriori all’udienza di riesame, mentre il diritto a riceve copia degli atti visionati è subordinato all’indicazione degli atti cui il difensore è interessato, ai tempi di estrazione delle copie e al pagamento dei diritti di cancelleria.

[Omissis]   RITENUTO IN FATTO   Con ordinanza del 23 ottobre 2015 il g.i.p. del Tribunale di Roma applicava a T.P., già sottufficiale della Guardia di Finanza, la misura cautelare della custodia in carcere sulla base di una imputazione provvisoria che può essere così riassunta: – artt. 81 e 615-ter c.p., per essersi abusivamente introdotto nel sistema informatico in uso all’Am­ministrazione di appartenenza effettuando n. 628 accessi al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria fra gli anni (OMISSIS); – art. 317 c.p. (ora 319-quater c.p.), per avere indotto C. S., amministratore socio della E.I.TEC. s.r.l., ha consegnato indebitamente la somma in contanti di Euro 15.000 “per sistemare le cose”, nel corso di una verifica fiscale; – art. 629 c.p., per avere costretto C.D. a servirsi della sua opera professionale durante un accertamento effettuato dall’Agenzia delle entrate di Rieti, minacciandola che, se gli avesse revocato il mandato, si sarebbe adoperato affinché fossero svolte ulteriori ispezioni fiscali presso la ditta della vittima; – artt. 81 e 317 c.p. (ora 319-quater c.p.), per essersi fatto consegnare, in occasione delle verifiche fiscali effettuate fino a luglio del 2013, da soggetti non ancora identificati denaro contante per complessivi Euro 400.000 circa. Su istanza dell’indagato, il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 12 novembre 2015, ha annullato la misura cautelare solo relativamente all’ultimo dei fatti contestati (capo D), rilevando come l’imputazione sia allo stato generica e troppo poco circostanziata. Confermando nel resto l’impugnata ordinanza cautelare, ha disposto il mantenimento della custodia in carcere. Avverso tale decisione il T. ha proposto, con l’assistenza del proprio legale, due ricorsi: l’uno all’in­domani del deposito del dispositivo, prima ancora che fossero note le motivazioni dell’ordinanza impugnata; l’altro dopo il deposito delle motivazioni del riesame. L’indagato ha inoltre depositato a firma propria una “memoria difensiva” contenente ulteriori doglianze nei confronti del provvedimento di merito. Nonostante la stratificazione dei provvedimenti impugnativi, i vari motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente, essendo sostanzialmente sovrapponibili e coincidenti. Anzitutto il T. denuncia la circostanza che la documentazione delle indagini preliminari gli sarebbe stata consegnata, contenuta in un DVD, solamente un quarto d’ora prima dell’inizio dell’udienza. Tale circostanza avrebbe comportato un intollerabile pregiudizio delle facoltà di difesa. Pertanto, chiede che il procedimento venga annullato, previa remissione alla corte costituzionale della questione di legittimità dell’art. 309 c.p.p., nella parte in cui non preveda che i documenti relativi [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 5 - 2016