Prosegue il percorso giurisprudenziale della Cassazione a Sezioni Riunite nel dirimere le questioni inerenti all’illegalità della pena. Ancora una volta, il Supremo Collegio ha affrontato il tema del rapporto tra l’inammissibilità del ricorso (tardivo) e l’illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato. Com’è noto, queste tematiche non sono nuove nello scenario giurisprudenziale e le relative scelte hanno condizionato anche la sua più recente decisione. Collocandosi entro quel cono, la nuova decisione delle Sezioni Unite offre lo spunto per una lettura più ampia di tale innovativa fenomenologia.
Inadmissibility of the appeal out of time and (ir)irreversibility of the legality of the sanction Continues the path of the Supreme Court case law in the United Chambers in resolving issues related to illegality of the sentence. In the most recent decision the Supreme Board addressed the issue of the relationship between the ‘inadmissibility of the (late) appeal and the illegality of the sanctions imposed treatment. As it is known, these issues are not new in the jurisprudential scenario and the last decisions have also affected the judgment examined here. Placing within that cone, the new decision of the United Sections offers the starting point for a broader reading of this innovative phenomenology.
LA QUESTIONE
Ancora una volta, con la recente decisione n. 47766 del 2015, le Sezioni Unite tornano ad affrontare il nodo interpretativo relativo alla rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’impugnazione, nel caso del gravame tardivamente presentato, dell’illegalità della pena determinata, in questo caso, dall’applicazione di una sanzione ab origine contraria a quella irrogabile al momento della consumazione del reato [1]. Nel caso di specie la Cassazione fornisce una risposta negativa al quesito relativo alla rimozione e relativo adeguamento dell’applicazione erronea da parte del tribunale delle pene ordinarie ai reati che, rientrando nella competenza del giudice di pace, sottostanno al regime stabilito dagli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 274 del 2000.
IL “CONCORDATO GIURISPRUDENZIALE” SULLA PRECLUSIONE AL VAGLIO DI MERITO IN CASO DI INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME
Temi noti e generali quelli in discussione: da un lato quello relativo agli effetti e ai riflessi derivanti dall’inammissibilità dell’impugnazione e dall’altro quello della rilevabilità d’ufficio, nonostante l’inammissibilità, della illegalità della sanzione penale.
Sotto il primo aspetto, la decisione si colloca all’interno di quel filone per cui, dopo alcune iniziali aperture giurisprudenziali volte al recupero della classica distinzione tra cause di inammissibilità originarie e sopravvenute [2], la Cassazione è progressivamente approdata ad un suo graduale superamento. Muovendo tendenzialmente dalla nuova disciplina processuale dell’impugnazione – stabilita all’art. 581 c.p.p. – che, in coerenza con la logica della razionalizzazione e semplificazione, prevede che sia avanzata con un unico atto scritto contenente i due elementi la dichiarazione e i motivi, i quali integrano, rispettivamente, la volontà di non prestare acquiescenza al provvedimento impugnato e il substrato argomentativo che esplicita le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione impugnata, ma anche dall’avvertita necessità di un “contenimento” dei ricorsi, ogni iniziale spazio di cognizione da parte del giudice di legittimità, a fronte di un atto ab origine affetto da inammissibilità è stato “progressivamente” eroso, in ragione della sua inidoneità ad instaurare un rapporto di impugnazione, inibendo o quantomeno riducendo, l’ambito del possibile esercizio dei poteri officiosi del giudice [3].
La mancanza, nell’atto d’impugnazione, dei requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio e a produrre gli effetti cui si ricollega la [continua..]