Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il ricorso straordinario per errore di fatto ed il giudizio di revisione: quali ambiti applicativi?


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE, SENTENZA 17 MARZO 2017, N. 13199 – PRES. CANZIO; REL. FIDELBO

È ammissibile la richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per la correzione dell’errore di fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione abbia dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso contro la decisione negativa della Corte di appello pronunciata in sede di revisione.

> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 novembre 1996 la Corte di assise di Napoli condannava N.E., in concorso con M.S. e P.S., alla pena dell’ergastolo, con isolamento diurno, perché ritenuti responsabili del tentativo di rapina, avvenuto il (OMISSIS), per impossessarsi del carico di un autoarticolato condotto da L.D., nonché dell’omicidio di quest’ultimo, che nel corso dell’azione delittuosa veniva raggiunto da un colpo di pistola. La condanna veniva confermata in appello. I tre imputati ricorrevano in Cassazione che annullava con rinvio la condanna nei confronti dei coimputati M. e P., successivamente assolti per non aver commesso il fatto, mentre respingeva il ricorso del N., rendendo definitiva la sua condanna. Il N. proponeva una prima istanza di revisione alla Corte d’appello di Roma, dichiarata inammissibile de plano con ordinanza del 18 luglio 2011, ordinanza che, su ricorso del condannato, veniva annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, che disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia, individuata ai sensi dell’art. 634 c.p.p., comma 2, per il giudizio di revisione. La Corte di appello di Perugia rigettava l’istanza di revisione. Seguiva l’impugnazione davanti alla Corte di cassazione che, con sentenza del 21 gennaio 2015, ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando il ricorso del condannato. 2. Contro questa sentenza i difensori del N., avvocati Mercurelli e Krogh, hanno proposto due distinti ricorsi ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., deducendo una duplice serie di errori di fatto. Il primo errore di fatto, dedotto in entrambi i ricorsi, riguarda la collocazione nel tempo della confessione stragiudiziale resa dal N. a A.L.: quest’ultimo avrebbe riferito che “pochi giorni dopo i fatti” – fine (OMISSIS) – N. gli aveva riferito della sua partecipazione alla rapina e all’omicidio, ma, si assume nel ricorso, i giudici di legittimità hanno collocato tale confessione, anziché nell’ottobre 1991, nel mese di gennaio 1994, cioè nel periodo di comune detenzione dei due. Errore rilevante e determinante, poiché nell’affrontare il tema, ritenuto centrale, della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie dell’A., la Corte di cassazione ha posto a fondamento della sua decisione proprio la circostanza – materialmente erronea – che il N. avesse confessato il proprio crimine al coindagato durante la comune detenzione in carcere, nella prospettiva di elaborare una strategia difensiva; invece, se la confessione del N. fosse stata collocata esattamente nel tempo, le sue dichiarazioni avrebbero potuto trovare una diversa spiegazione, per esempio all’interno dei rapporti malavitosi intercorrenti fra i due, ed in particolare nell’esigenza del N. di “accreditarsi” con la vanteria di un omicidio, [continua..]

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