Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


Un richiamo al rigore nell'interpretazione delle norme de libertate (di Fabio Alonzi)


Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, hanno affermato l’impossibilità di prorogare, nel giudizio di rinvio cautelare, il termine per il deposito dell’ordinanza. Gli argomenti utilizzati per giungere a queste conclusioni sono assolutamente condivisibili e possono costituire lo strumento per risolvere altre questioni interpretative che emergono dalla lettura del comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p.

A reference to the strict interpretation in reading rules de libertate

The Joint Chambers, with the judgment in the commentary, have affirmed the impossibility of extending, in the precautionary judgement, the deadline for filing the order. The arguments used to come to these conclusions are absolutely shareable and can be used as a tool to solve other interpretative issues that emerge from reading the paragraph 5-bis of art. 311 c.p.p.

 
DUE DIVERSE LETTURE INTERPRETATIVE DEL COMMA 5-BIS DELL’ART. 311 Con la decisione in esame le Sezioni Unite [1] hanno sopito sul nascere un contrasto interpretativo che andava profilandosi in sede di legittimità sulla possibilità di applicare anche nel giudizio di rinvio quanto previsto, per il deposito della motivazione del provvedimento, dall’art. 309, comma 10, c.p.p. Sostanzialmente tra i giudici di legittimità stavano maturando due modi di interpretare il silenzio serbato dal comma 5-bis dell’art. 311 c.p.p. sulla possibilità di prorogare da trenta a quarantacinque giorni il termine per il deposito delle motivazioni della decisione adottata in sede di rinvio, opportunità invece prevista dalla disposizione che regola il riesame delle misure coercitive [2]. Con la riforma del 2015 il legislatore nel riformulare l’ultimo comma dell’art. 309 c.p.p. vi ha, difatti, inserito la previsione per la quale non solo la motivazione dell’ordinanza emessa dal tribunale per il riesame può essere depositata entro trenta giorni dalla decisione [3], ma anche la possibilità, nei casi in cui la sua stesura «sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni» [4], di concedere al giudice un termine più lungo «comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione» [5]. Per una parte della giurisprudenza la non perfetta coincidenza delle due formulazioni normative non sarebbe di ostacolo per ritenere che anche in sede di rinvio il giudice si possa giovare del termine più lungo per depositare la motivazione del proprio provvedimento [6]. Proprio la circostanza che il legislatore abbia espressamente previsto anche per il giudizio di rinvio termini perentori in analogia con quanto era prima stabilito per la sola procedura ordinaria sarebbe l’indice di una precisa volontà: pervenire ad una omologazione della disciplina prevista per il riesame [7]. Questa equiparazione sarebbe anche giustificata dalla considerazione che, in entrambe i casi, ci troveremmo in presenza delle stesse difficoltà: anche il giudizio di rinvio, come quello di riesame, rimane comunque aperto alla valutazione di nuovi elementi di fatto che rendono più articolata sia l’adozione della decisione sia l’articolazione di un adeguato apparato argomentativo. Una parte della giurisprudenza di legittimità ha tuttavia notato in senso critico che, proprio la diversità testuale delle due disposizioni, che possiede peraltro una propria giustificazione, è di ostacolo ad una omologazione della disciplina [8]. Il minor tempo concesso al giudice in sede di rinvio risponde all’esigenza di definire con la massima celerità la posizione di un soggetto che, sebbene abbia ottenuto un [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2018