Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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In caso di revoca dell'affidamento ai servizi sociali il giudice non può ignorare il periodo di prova svolto dal condannato


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI I, SENTENZA 8 SETTEMBRE 2014, N. 37292 – PRES. CHIEFFI; REL. CASA

A fronte di una causa di revoca dell’affidamento ai servizi sociali, il giudice non può ignorare la parte di prova svolta dal condannato, salvo che la sua infrazione sia così grave da rivelare l’inadeguatezza dell’intero processo rieducativo; dei criteri così seguiti – tra cui, ma non solo, la durata della permanenza dell’affidato presso i servizi ospitanti e la gravità della violazione – il giudice deve rendere conto nella parte motiva del provvedimento che, revocato il beneficio, rideterminerà la pena detentiva da scontare.

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< [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 19 novembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocava la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a [omissis] con provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 18 aprile 2012, in relazione alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Monza il 1 dicembre 2010, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2011. La revoca era giustificata dalla condanna riportata in primo grado dal [omissis] alla pena di due anni di reclusione, inflittagli dal Tribunale di Monza con sentenza del 7 novembre 2013 per il reato di detenzione illegale di 26 grammi circa di cocaina (d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73). Con la stessa ordinanza il Tribunale milanese dichiarava non computabile al fine dell’espiazione della pena il tempo trascorso in affidamento in prova. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [omissis], per il ministero del suo difensore di fiducia. 2.1. Con il primo motivo, deduce la mancata notifica dell’avviso di udienza al detenuto, in violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 1, (art. 606 c.p.p., lett. c), la cui inosservanza, a mente dello stesso art. 127, comma 5, determinava la nullità dell’udienza e di tutti gli atti successivi. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) per mancanza di motivazione sulla ritenuta non computabilità del periodo trascorso in affidamento in prova ai fini dell’espia­zio­ne della pena. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annul­la­mento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla parte in cui dichiara non computabile ai fini del­l’es­piazione della pena il tempo trascorso in affidamento in prova, con rinvio al Giudice a quo; nel resto, il ricorso andava rigettato.   CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati entrambi i motivi di ricorso. 1.1. Sebbene il provvedimento di sospensione delle misure alternative ai sensi dell’art. 51ter ord. penit., per la sua natura formale di decreto e per il suo carattere transitorio, non richieda la preventiva convocazione delle parti, è indubbio che l’omissione della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale per la deliberazione sulla revoca della misura comporti la nullità del provvedimento all’esito adottato (Sez. I, sentenza n. 16654 dell’11 febbraio 2013, [omissis], Rv. 255688). Nel caso in questione, dall’esame degli atti inseriti nel fascicolo – cui questa Corte ha accesso diretto in quanto giudice del “fatto” processuale (Sez. I, sentenza n. 8521 del 9 gennaio 2013, [omissis], Rv. 255304) – risulta che, per una evidente svista, il decreto di fissazione dell’udienza camerale del 19 novembe 2013 emesso dal Presidente del [continua..]

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