Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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La revisione è inammissibile se la condanna attiene alle sole statuizioni civili


CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 9 NOVEMBRE 2016, N. 2656 – PRES. DIOTALLEVI; REL. DI PISA

Poiché la revisione è un mezzo, ancorché straordinario, di impugnazione, anche per essa vale il principio di tassatività di cui all’art. 568, comma 1, c.p.p. Ne consegue che, riguardando l’art. 629 c.p.p. soltanto le sentenze di condanna e tenuto conto delle complessive disposizioni che disciplinano l’istituto della revisione, le sentenze che dichiarano la prescrizione non sono assoggettabili a revisione, e ciò anche quando la Corte di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, abbia confermato le statuizioni civili della precedente sentenza, giacché in tal caso non si ha una condanna penale.

[Omissis]     RITENUTO IN FATTO   Con ordinanza del 9/06/2016 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revisione proposta nell’interesse di C.R. avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 18.5.2015 divenuta definitiva a seguito di sentenza della Corte di Cassazione in forza della quale era stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato, con conferma della statuizione di condanna al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Avverso questa pronuncia C.R., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi di impugnazione: - con il primo deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all’art. 161 c.p.p., comma 5, osservando che il procedimento era viziato da nullità in ragione della mancata notifica al condannato del decreto con il quale era stata fissata l’udienza camerale; - con il secondo lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 629 c.p.p., assumendo che erroneamente la Corte territoriale aveva rilevato la inammissibilità della richiesta di revisione; - con il terzo deduce la violazione degli artt. 606, 633 e 624 c.p.p., in ordine alla ritenuta inammissibilità della produzione documentale in quanto non allegata in copia autentica; - con il quarto deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., in relazione all’art. 630 c.p.p., lett. c), assumendo che la Corte di Reggio Calabria aveva errato nell’escludere la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 630 c.p.p., lett. c).   CONSIDERATO IN DIRITTO   Il ricorso è inammissibile. Deve essere disatteso, in quanto manifestamente infondato, il secondo motivo in forza del quale il ricorrente ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione, assumendone la sua esperibilità nel caso in esame ed, in particolare, precisando che “L’art. 629 c.p.p., contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale non limita la revisione alle condanne escludendo quelle estinte per prescrizione. La norma afferma espressamente nell’ultimo inciso ...anche se la pena è già eseguita o estinta”; e che egli aveva un interesse giuridicamente qualificato, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 4, all’impugnazione de qua. Occorre osservare che nel caso in esame, essendo intervenuta una declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili, il ricorrente mira, sostanzialmente, alla sola caducazione della condanna civilistica a carico dell’imputato contenuta nella detta sentenza passata in autorità di giudicato. Deve, quindi, premettersi che la revisione è configurata dal codice di rito come un mezzo di impugnazione [continua..]

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Fascicolo 4 - 2017