Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il revirement della Corte di cassazione in merito alla valutazione degli "altri atti del processo". A proposito del novellato art. 606 c.p.p. (di Claudia Cavaliere)


Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione pare operare un’inversione di rotta rispetto ai precedenti orientamenti ritenendo che il giudice di legittimità può avere accesso agli atti del processo a contenuto probatorio purché la “prova travisata” (omessa o inesistente) sia decisiva, ai fini della valutazione del vizio di motivazione, e dettagliatamente indicata nel ricorso. In tal modo muta il potere di intervento della Corte che, così, “entra nel processo” diventando giudice del “fatto” (processuale).

The Court of cassation revirement about the rating of “the other process acts”. The new art. 606 c.p.p.

The Court of Cassation seems to make a revirement in comparison with the previous guidelines, saying that the court of law may have access to process evidences. The “misdirected evidence” (omitted or non-existent) must be decisive for the decision and clearly indicated. In this way, the Court’s power of intervention is changed, thus, “enters the process” becoming a judge of the (procedural) “fact”.

 
INTRODUZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE DALLA LEGGE N.46 DEL 2006 La legge n. 46, entrata in vigore il 9 marzo 2006 (c.d. Legge Pecorella), dettò significative modifiche al codice di procedura penale per regolare i casi di ammissibilità del ricorso in Cassazione. In particolare, la modifica si sostanziò nell’aggiunta di una nuova ipotesi di ammissibilità. Il riferimento normativo è contenuto nell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.; disposizione che, prima del 2006, limitava il controllo della Corte di legittimità ai casi di “mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato”; ed invece, a seguito della riforma, prevede le ipotesi di “mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”. Si tratta di un’innovazione di eminente portata in quanto ha ulteriormente definito il perimetro del vizio di motivazione specie con riferimento alla categoria concettuale della contraddittorietà. Muta, di conseguenza, anche il potere di intervento della Corte di cassazione talvolta ritenuta impegnata nel “fatto”, come conseguenza della modifica. Su questo tema, un recente spunto di riflessione è offerto dalla stessa Corte con la sentenza della III Sezione Penale n. 28697 del 30 marzo 2017, pronuncia che si segnala anche perché affronta il dibattuto argomento della corretta individuazione del momento in cui si consuma il reato di occupazione abusiva del demanio marittimo ex art. 1161 c. nav., fattispecie che copiosa giurisprudenza iscrive nella categoria dei reati permanenti [1]. L’interesse nasce, in particolare, non solo per i risvolti processuali legati a tale questione, in quanto la corretta individuazione del momento in cui si perfeziona il reato in tutti i suoi elementi porta con sé rilevanti conseguenze in materia di estinzione dello stesso, ma anche perché la medesima questione di diritto riguarda altresì fattispecie di reato, diverse da quelle previste dal codice della navigazione, che rientrano nella categoria dei reati edilizi. Il ricorso per Cassazione per “travisamento della prova” e l’esatta individuazione del momento consumativo del reato permanente, dunque, rappresentano i due nuclei su cui si sviluppa la nostra riflessione. SULLE FATTISPECIE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI REATI PERMANENTI Ancora una volta la Corte di cassazione si è pronunciata sulla natura permanente del reato di occupazione abusiva di spazio demaniale marittimo; in particolare la sentenza si conforma ad un precedente insegnamento delle Sezioni Unite [2] che, pronunciandosi sul combinato disposto [continua..]

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