Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Il regolamento attuativo della banca dati nazionale del DNA: nuove garanzie e preesistenti vuoti di tutela (di Chiara Fanuele)


Dopo quasi sette anni dalla sua formale istituzione (avvenuta con l. 30 giugno 2009, n. 85 di ratifica al Trattato di Prüm), la banca dati nazionale del DNA è diventata ufficialmente operativa. Il d.p.r. 7 aprile 2016, n. 87 ha dato, infatti, attuazione all’art. 16 l. n. 85 cit. che prevedeva l’approvazione del corrispondente regolamento, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della medesima legge. Oggi, tale regolamento disciplina, dettagliatamente, le modalità di prelievo del DNA, la gestione, tipizzazione, conservazione e cancellazione dei profili genetici; nonché le modalità di trattamento e di accesso per via informatica ai dati raccolti nell’archivio genetico e nel laboratorio centrale, per garantire sia l’attendibilità dei dati che la riservatezza dei soggetti cui questi appartengono. Detta normativa risolve alcune questioni interpretative poste dalla l. n. 85 del 2009, ma non affronta ulteriori aspetti problematici della legge, riguardo ai quali l’Autore prospetta precise soluzioni.

The implementing rule for DNA Database: new guarantees and previous gaps in safeguards

After nearly seven years after the formal creation of the national DNA Database (introduced by Law No 85/30 June 2009 of ratification of the Prüm treaty), it has finally become operational. As a matter of fact, Presidential Decree No 87 of 7 April 2016 has implemented Article 16 of Law No 85, which provided the approval of a corresponding regulation within four months of the entry into force of law. Today this regulation covers in detail DNA sampling procedures, management, typing, keeping and canceling of DNA profiles as well as the rules for data processing and access by electronic means to genetic data collected in the DNA Database and in the Central Laboratory. The aim is to guarantee the data reliability and the privacy of the individuals involved. This regulation resolves some interpretative questions raised by Law 85/2009, but it doesn’t address further issues related to the law, in which regard the Author proposes precise solutions.

 
PREMESSA Con il d.p.r. 7 aprile 2016, n. 87 (recante “Disposizioni di attuazione della L. 30 giugno 2009, n. 85, concernente l’istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA”) si sono finalmente resi operativi l’archivio genetico nazionale e il relativo laboratorio centrale. Come è noto, infatti, il legislatore del 2009, al fine di adempiere ad un obbligo internazionale in materia di cooperazione giudiziaria (derivante dall’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm) [1], ha formalmente istituito la banca dati nazionale del DNA, demandando, al tempo stesso, la disciplina relativa alle modalità di funzionamento e l’organizzazione della stessa ad uno o più regolamenti (da approvarsi entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge: v. art. 16 l. n. 85 cit.) [2]. Dopo un’attesa di quasi sette anni, oggi si è, dunque, colmato questo “vuoto” con un intervento normativo che, pur non modificando la disciplina codicistica dei prelievi biologici coattivi, dettata dalla l. 30 giugno 2009, n. 85, esplica effetti considerevoli sulla materia, in quanto interessa tutti gli aspetti procedimentali concernenti la prova del DNA [3]: le operazioni dirette all’acquisizione e la conservazione dei campioni biologici; le modalità di svolgimento dell’esame genetico; il raffronto tra profili di DNA. Tuttavia, il provvedimento de quo, pur avendo stabilito regole precise per la raccolta, l’analisi e la conservazione dei campioni biologici, al fine di tutelare sia l’attendibilità dei dati acquisiti che la riservatezza dei soggetti cui questi appartengono, non ha considerato alcuni aspetti problematici, già evidenziati dalla dottrina [4] con riferimento alla l. 30 giugno 2009, n. 85, che dovevano essere affrontati e risolti. A questo punto, dunque, pare necessario esaminare analiticamente il contenuto del regolamento in questione, ponendolo a confronto con la disciplina del 2009, per poi prospettare alcune soluzioni alle principali criticità che esso presenta. IL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE: LE DISPOSIZIONI GENERALI Il testo normativo in esame è suddiviso in otto capi contenenti regole di notevole interesse sotto il profilo tecnico e giuridico [5]: dopo alcune disposizioni di carattere generale, vi vengono disciplinati: il funzionamento, l’organizzazione e la gestione complessiva della banca dati nazionale e del laboratorio centrale; le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici; le forme di controllo della banca dati nazionale. Da ultimo, va detto che tale medesimo provvedimento disciplina lo scambio di informazioni e le altre forme di cooperazione tra gli Stati contraenti. Quindi, – come nella l. n. 87 del 2009 – si sono voluti tenere distinti il [continua..]

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Fascicolo 1 - 2017