<p>Verita' storica-Angeletti</p>
Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo leggi articolo leggi fascicolo


La remissione tacita della querela nell'assenza consapevole della persona offesa al cospetto del giudice di pace (di Wanda Nocerino)


A fronte di un intricato contrasto dottrinale e giurisprudenziale, costellato di decisioni a sezioni unite più e meno recenti nonché di successive interpretazioni indocili, i giudici di legittimità aggiungono un nuovo tassello ad un puzzle di difficile composizione.

La V sezione penale della Suprema Corte ritiene che nel procedimento davanti al Giudice di Pace «la mancata comparizione del querelante – chiaramente e previamente avvisato del fatto che l’eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non perseguire nell’istanza di punizione – integra gli estremi della remissione tacita […]». Si anticipa sin d’ora che si ritiene valida la conclusione cui i giudici pervengono, perché, per un verso, si inquadra correttamente nell’alveo dei principi ispiratori del rito in esame, per altro la scelta di non comparire, purché in presenza di avvisi chiarificatori, rappresenta un comportamento extraprocessuale e, come tale, inquadrabile nella disciplina dell’art. 152 c.p., in cui trova asilo la remissione tacita.

Ragioni di buon senso giuridico inducono, tuttavia, a sperare che il legislatore voglia delineare un apparato informativo trasparente, stabile e lineare, che infonda nel querelante la consapevolezza del valore delle sue azioni od omissioni.

Tacit remission in absence of a conscious lawsuitby the injured party and in the presence of the magistrate

Facing an intricate doctrinal and jurisprudential contrast, dotted by decisions taken by united sections, as well as subsequent wayward interpretations, judges of legitimacy added new pieces to a puzzle yet of difficult composition.

The Fifth Criminal Division of the Supreme Court considers that in the proceedings before the Judge of Peace, «the missing comparison of the plaintiff – even if clearly given notice of any subsequent absence would be interpreted as a desire not to pursue the instance of punishment – integrates the extremes of tacit remission [...]».

Since now, it will be considered valid any conclusion reached by the court because, for one part, this is framed properly in the guiding principles of the review rite. And moreover, choosing not to appear, even if in presence of warnings clarifiers, this represent an extraprocessual behavior which is framed in the provisions of art. 152 c.p., where asylum is a tacit remission.

The reasons of a good legal sense however, induce to hope that the legislator wants to outline a clear information apparatus, stable and linear, which can infuse the plaintiff’s awareness of the value of his actions or omissions.

ANAMNESI DELLA MOTIVAZIONE E PRINCIPI ISPIRATORI Con una sentenza ben articolata, seppur in parte ripetitiva [1], la Suprema Corte di Cassazione condivide la decisione del Giudice di Pace di Manduria (da cui ha avuto origine la querelle), che all’assenza consapevole del querelante attribuisce valore di «inequivoca manifestazione di volontà di non proseguire nell’intento punitivo», ritenendo che la scelta dell’offeso – previamente edotto delle conseguenze delle sue azioni – di non partecipare al processo, integri gli estremi della remissione tacita della querela. La motivazione trae forza dalla ratio che informa il procedimento penale davanti al Giudice di Pace, per poi affrontare il lungo itergiurisprudenziale che ha coinvolto l’istituto in esame tanto nel rito differenziato quanto in quello ordinario, e, infine, giungere alla conclusione che l’assenza volontaria del querelante si configuri come comportamento extraprocessuale, con la conseguente applicabilità della disciplina prevista dall’art. 152 c.p. Il fondamento della motivazione dei giudici di legittimità risiede nella peculiarità del rito davanti al magistrato onorario [2], che risponde ad esigenze di speditezza e semplificazione dell’accertamento giudiziale [3], in sintonia con le regole fondamentali del giusto processo, del diritto al contraddittorio e della ragionevole durata del procedimento [4], consacrate nell’art. 111 Cost., così come novellato dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2 [5]. L’esigenza di economia giudiziaria e deflazione del carico processuale, si realizza, secondo i dicta del d.lgs. n. 274/2000, attraverso l’introduzione di appositi espedienti semplificativi [6] che contemperano l’esigenza di snellezza procedimentale ed efficienza del “parallelo” apparato giudiziario. Si ricordano, naturalmente, l’esclusione della creazione del “procuratore di pace” cui assegnare l’esercizio dell’azio­ne penale [7], il potenziamento del ruolo della polizia giudiziaria (cui viene attribuita un’«attività investigativa tendenzialmente completa») [8], la mancata istituzione di un apposito ufficio gip, deputato allo svolgimento dell’attività nella fase delle indagini preliminari [9]. Sotto il profilo procedurale, la peculiarità – più significativa ai fini della presente analisi – è la vocatio in ius a mezzo di citazione diretta, che si apre con l’udienza di comparizione, nella quale il fondamento dei principi sopra esposti trova la sua più concreta attuazione. In sede di prima udienza dibattimentale, si impone, in capo all’organo giudicante, nel caso di reati perseguibili a querela, il dovere di «tentare d’accordare i [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio