CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II, SENTENZA 20 MARZO 2018, N. 12840 – PRES. DE CRESCIENZO; REL. CIANFROCCA
Il pubblico ministero è legittimato ad impugnare una decisione che, per effetto di una erronea applicazione della legge processuale, abbia arrecato un pregiudizio concreto ed attuale ai diritti della parte civile.
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 2.2.2017 la Corte di Appello di Bologna, in riforma di quella resa il 24.2.2009 dal Tribunale di Modena (che aveva assolto l’imputata dal reato a lei contestato al capo d) della rubrica, ritenuto la S. responsabile dei reati di cui agli artt. 494 e 646 c.p. e, riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, concesse all’imputata le circostanze attenuanti generiche, la aveva condannata alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile), aveva dichiarato i reati ascritti all’imputata estinti per intervenuta prescrizione e revocato le statuizioni civili disposte con la sentenza di primo grado; 2. ricorre per Cassazione il Procuratore Generale della Corte di Appello di Bologna lamentando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; richiama, a tal proposito, il passo della motivazione concernente il contenuto dell’avviso di fissazione dell’udienza e relativo alle conseguenze della mancata “insistenza” della parte civile nella conferma delle statuizioni civili laddove emerga una causa di estinzione del reato rilevando come, nel caso di specie, la Corte di Appello aveva preso atto che era intervenuto il difensore della costituita parte civile, la costituzione doveva ritenersi revocata; il PG richiama il principio di immanenza della parte civile nel processo penale e la impossibilità di ritenere la costituzione revocata “per facta concludentia” nonché, sotto altro profilo, l’esistenza di un proprio interesse ad impugnare per contrastare la adozione di provvedimenti non conformi a legge anche a garanzia della persona offesa. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Come costantemente affermato da questa Corte, la mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, per il principio dell’immanenza della costituzione, non può essere interpretata come revoca tacita o presunta (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 5, 4.6.2013 n. 39.471, De Julis; Cass. Pen., 6, 23.5.2013 n. 25.012, Leonzio; Cass. Pen., 6, 11.12.2008 n. 48.397, Russo; Cass. Pen., 4, 28.5.2008 n. 24.360, Rago; Cass. Pen., 5, 8.2.2006 n. 12.959, P.C. in proc. Lio; Cass. Pen., 6, 6.5.2003 n. 25.723, Manfredi). È stato chiarito, infatti, che la disposizione di cui all’articolo 82 c.p.p., comma 2, opera solo per il processo di primo grado quando, nel caso di mancata presentazione delle conclusioni, non si determina il petitum sul quale il Giudice possa pronunciarsi, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo in forza di quanto stabilito dall’art. 76 c.p.p., comma 2, secondo cui la costituzione di parte civile produce i [continua..]