Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Solo un provvedimento del giudice può trovare esecuzione con il mandato di arresto europeo (di Andrea Chelo)


La Corte ritorna, ancora una volta, a ribadire un concetto che emerge molto chiaramente dal dato normativo ma che ha destato spesso problemi interpretativi nella giurisprudenza di merito: la necessità che il provvedimento cautelare posto a base del mandato di arresto europeo provenga da un giudice.

Only a court order can be executed with the european arrest warrant

The court, once again, reaffirms a concept that emerges very clearly from the law, but which has often caused interpretative problems in the judicial decisions concerning the substance: the need for the precautionary measure based on the european arrest warrant to be issued by a judge.

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IL PRINCIPIO AFFERMATO La pronuncia in commento ribadisce un principio già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ricavato da un’attenta interpretazione del dato normativo e caratteristico di ogni ordinamento garantista: la necessità che un provvedimento che limiti stabilmente la libertà personale promani dal­l’autorità che esercita la giurisdizione. A ben vedere, infatti, nell’affermare che un mandato di arresto europeo può trovare esecuzione solo se fondato su un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice, la Suprema Corte non fa altro che ribadire la centralità della garanzia giurisdizionale, escludendo la possibilità che un provvedimento adottato da un’altra autorità possa trovare esecuzione attraverso il ricorso al nuovo strumento di cooperazione giudiziaria. IL CONTESTO E LA QUAESTIO IURIS Per meglio comprendere la decisione in esame è indispensabile inquadrare, seppure per sommi capi, l’istituto in seno al quale la stessa è adottata. È da premettersi che il mandato di arresto europeo (di seguito, per brevità, anche m.a.e. o euromandato) è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante “Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri” [1], che, appunto, ha recepito nel nostro ordinamento la decisione quadro 2002/584/GAI [2] del Consiglio dell’Unione europea relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Paesi dell’Unione. Si tratta, nella sostanza, di un nuovo strumento di cooperazione giudiziaria [3], operante solo nell’ambito dell’Unione, finalizzato a rendere più celere e meno difficoltosa la consegna di un soggetto ricercato perché gravato da una sentenza irrevocabile di condanna o da un provvedimento avente natura cautelare. Il nuovo istituto, dunque, ha alla sua base un atto giurisdizionale che dispone la privazione della libertà di un soggetto e si caratterizza come una richiesta inoltrata ad un altro Stato dell’Unione al fine della cattura e della consegna [4] del ricercato, per l’esecu­zione del provvedimento medesimo [5]. Seppure nel suo incipit non contenga un vero e proprio apparato definitorio, la legge citata, all’art. 1, reca in sé la definizione di mandato d’arresto europeo [6]. Esso si identifica in una decisione giudiziaria, emessa da uno Stato membro dell’Unione europea [7], in vista dell’arresto e della consegna, da parte di un altro Stato membro [8], di una persona, al fine dell’esercizio nei suoi confronti di azioni giudiziarie in materia penale o [continua..]

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