CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE F., SENTENZA 1° SETTEMBRE 2017, N. 39861 – PRES. DE TOMMASI; REL. SCALIA
Non può disporsi la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo qualora quest’ultimo non sia emesso in esecuzione di un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice, considerato che la garanzia della libertà della persona attinta dal mandato risiede proprio nel fatto che questo rinvenga il fondamento in un provvedimento giudiziale.
> < [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza in epigrafe indicata, ha disposto la consegna di (omissis), cittadino italiano, all’autorità giudiziaria della Bulgaria in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 12 giugno 2017 dalla Procura distrettuale di Sofia dietro ordine nazionale in data 22 marzo 2017 della Procura Rionale di Sofia, perché indiziato dei reati di truffa e di appropriazione indebita (artt. 211, 209 e 26 cod. pen. bulgaro). 2. Per unico ed articolato motivo ricorre avverso l’indicata sentenza la difesa del consegnando, deducendo l’erronea applicazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) e, segnatamente, dell’art. 1, comma 3, legge n. 690 del 2005 nonché degli artt. 13 e 111, comma settimo, Cost. e dell’art. 291 cod. proc. pen. La Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna nonostante il mandato di arresto europeo ed il titolo cautelare nazionale fossero stati emessi non da un giudice ma dal p.m., ufficio cui sarebbe spettata la mera attivazione della procedura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L’art. 1, comma 3, della legge n. 69 del 2005, di cui si deduce in ricorso la violazione, recita che «l’Italia darà esecuzione al mandato d’arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice ...». L’indicata previsione non riguarda l’atto per il quale si richiede allo Stato membro la consegna o il mandato di arresto europeo, ma si rivolge direttamente al provvedimento cautelare nazionale di limitazione della libertà di una persona. Come già da questa Corte affermato, la previsione assume natura sostanziale ed ha ad oggetto quanto costituisce il presupposto stesso del mandato di arresto europeo. La garanzia della libertà della persona attinta dal mandato europeo è infatti che quest’ultimo rivenga il proprio fondamento in un provvedimento di un giudice (Sez. 6, n. 8449 del 14/02/2007, Piaggio, Rv. 235560; per il richiamo che il provvedimento interno, impositivo di misura cautelare debba contenere la sottoscrizione di un giudice: Sez. 6, n. 6901 del 13/02/2007, Ammesso, non massimata sul punto, par. 2.5 motivazione; in termini, Sez. 6, n. 1125 del 8/01/2009, Stojanovic, Rv. 244140, pure massimata sul diverso profilo della mancanza di sottoscrizione da parte di un giudice, del mandato di arresto). 2. Violativa dell’indicata previsione, risultando il mandato di arresto per cui è domanda di consegna emesso su disposizione nazionale del PM presso l’Ufficio del Procuratore Rionale di Sofia, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio non sussistendo allo stato le condizioni per la consegna [continua..]